Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni comportamenti successivi
E' possibile rilasciare il permesso per attesa occupazione nel caso in cui la procedura non sia andata in porto per colpa del datore di lavoro - Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova respingeva la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato con la motivazione che il richiedente non risultava avere la capacità economica sufficiente per la regolarizzazione non risultando peraltro versate le somme richieste fra cui il contributo forfettario di euro 1000.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente deduceva eccesso di potere, irragionevolezza, violazione della circolare del Ministero dell’Interno del 10.07.13 pertanto la Prefettura avrebbe dovuto convocare il ricorrente al fine di verificare:
1) l’avvenuto pagamento dei contributi Inps,
2) la prova della presenza dello straniero sul territorio nazionale prima della 31/12/11, per poi procedere al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La legge presuppone che il rapporto di lavoro sia in atto da tempo e, pertanto che il datore di lavoro abbia una capacità economica sufficiente a proseguirlo previo perfezionamento del procedimento di regolarizzazione. Laddove manchi o sia insufficiente la capacità economica del datore di lavoro viene di fatto a mancare la stessa validità della dichiarazione di emersione, configurandosi in tal caso un’ipotesi diversa da quella di rigetto della medesima dichiarazione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, (prevista dal comma 11 bis dell’art. 5, d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109) cui segue, in caso di positivo riscontro delle condizioni ivi indicate, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
"Cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro" deve essere riferito ad alcuni comportamenti successivi (come la mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno) e non ai comportamenti indispensabili per l’attivazione della procedura (presentazione della domanda) o per la dimostrazione dell’effettività del rapporto di lavoro (sussistenza della capacità economica, regolarizzazione retributiva, previdenziale e fiscale).
L’effettività della dichiarazione di emersione e del rapporto di lavoro, che ben può essere desunta dal versamento del contributo forfettario, unitamente alla presentazione della domanda, nonché dalla regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale, trova il suo necessario presupposto nella capacità economica del datore di lavoro il cui accertamento resta riservato all’ufficio competente. (cfr. Tar Toscana, sez.II. 4 febbraio 2014, n. 192).
Nel caso in esame, l’Amministrazione riteneva che il reddito disponibile del richiedente risultante dalla dichiarazione fiscale effettuata nell’anno 2012/redditi 2011 fosse insufficiente ma soprattutto che non risultasse assolto l’obbligo di previo versamento del contributo forfettario secondo la lettura offerta dal Tar Toscana, che il Collegio condivide, e che esplicita puntualmente come causa ostativa alla regolarizzazione il mancato perfezionamento dei versamenti contributivi e previdenziali, la cui assenza, nella specie, ha condotto alle dimissioni dei lavoratori per giusta causa.
Giovedì, 8 Maggio 2014 - avv. Maria Grazia Stigliano
depietro |
25/05/14 |
|
|
Lau20 |
19/05/14 |
|
|
sasa0557 |
17/05/14 |
|
|