E' disciminazione l'obbligo di residenza da almeno otto anni in Valle d'Aosta per accedere all'edilizia residenziale pubblica
Sentenza della Consulta - La Corte Costituzionale con sentenza n. 168 dell'11 giugno 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d’Aosta per quanto riguarda l’accesso
alla procedura per poter concorrere all’assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, l’obbligo di residenza da almeno otto anni nel
territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al
beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica determina un’irragionevole discriminazione sia nei
confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità
di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri, sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, i quali, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto
riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggio.
Sentenza n. 168 dell' 11 giugno 2014 Corte Costituzionale
Domenica, 15 Giugno 2014 - a.p.