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Rifiuto del permesso di soggiorno per difetto di reddito insufficiente

Sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia - La Questura di Pordenone ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ad una cittadina straniera per difetto del requisito della autosufficienza reddituale.
La straniera ha dichiarato di aver lavorato solamente per tre ore settimanali, percependo un reddito complessivo di €uro 694,10, di convivere in un alloggio idoneo con la sorella, la quale è in possesso di un reddito derivante da fonte lecita che, unito a quello della ricorrente, supera il limite previsto per rilascio dell’assegno sociale a soggetto con un familiare a carico.
Per il Tar, la Questura ha errato a non tener conto, in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno della permanenza nel terrirorio nazionale, del reddito della sorella della ricorrente.
Inoltre è rilevante la circostanza, anche documentata in atti, che le sorelle convivono, costituendo – esse sole e non con altri soggetti - un’unica famiglia anagrafica. Tale circostanza giustifica una valutazione congiunta del reddito percepito dalla ricorrente, con quello percepito dalla di lei sorella.
Pertanto, il giudice ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto, per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, per non aver tenuto conto il Questore di Pordenone nel rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno che l’interessata può contare anche sul reddito della sorella con la quale convive.

Sentenza n. 206 del 13 maggio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia




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Sabato, 28 Giugno 2014 - a.p.


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