Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio
Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di essere ammessi per motivi di studio per un periodo superiore a tre mesi debbano rispondere a vari requisiti generali e specifici, fra cui quello di non costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
E' il caso di un cittadino tunisino nato nel 1989 in Germania, dove Nel 1995 ha lasciato il paese natio per andare a vivere in Tunisia. Dopo aver conseguito il diploma di maturità nel 2010, si è iscritto all’università in Tunisia per seguire studi in informatica, contestualmente attivandosi per poter studiare in Germania. È stato così più volte ammesso a studiare presso la facoltà di matematica di un’università di Dortmund. Nutrendo dubbi quanto alla motivazione del sig. B.A. a studiare in Germania (in particolare in ragione dell’insufficienza dei suoi voti, della sua debole conoscenza della lingua tedesca e dell’assenza di nesso fra la formazione prospettata e il suo progetto professionale), le autorità tedesche hanno respinto varie sue domande di visto per motivi di studio.
Il tribunale amministrativo di Berlino, pertanto, ha chiesto alla Corte di giustizia se l’amministrazio ne tedesca disponga del potere discrezionale di negare il rilascio di un visto per motivi di studio allo studente, benché il medesimo soddisfi tutti i requisiti di ammissione previsti dalla direttiva e non costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
Nella sentenza, la Corte considera che dalla direttiva risulta che uno Stato membro è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di un paese terzo che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre mesi per motivi di studio, laddove questi soddisfi i requisiti generali e specifici tassativamente elencati dalla direttiva stessa.
La Corte ricorda che la direttiva mira a favorire la mobilità verso l’Unione degli studenti di paesi terzi allo scopo di promuovere l’Europa quale centro mondiale di eccellenza per gli studi e per la formazione professionale.
Consentire ad uno Stato membro di introdurre requisiti di ammissione aggiuntivi contrasterebbe con siffatto obiettivo.
La Corte sottolinea poi che, sebbene la direttiva riconosca agli Stati membri un margine di discrezionalità al momento dell’ esame delle domande di ammissione, detto margine si riferisce unicamente alle condizioni previste dalla direttiva, nonché alla valutazione dei fatti rilevanti in tal e contesto (in particolare per quanto attiene all’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica).
Nel caso di specie, dal fascicolo di causa sembra risultare che il sig. B.A. soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dalla direttiva e che le autorità tedesche non abbiano fatto valere nei suoi confronti alcuno dei motivi riguardanti l’esistenza di una minaccia. La Corte conclude che, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, al sig. B.A. avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno.
Sentenza n. C‑491/13 del 10 settembre 2014 Corte di Giustizia UE
Giovedì, 11 Settembre 2014 - curia.europa.eu