Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero
Parte la facilitazione e il monitoraggio già iniziato nel 2013 dei tirocini formativi in Italia - Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per lavoro in casi particolari dei cittadini extracomunitari. In particolare si fa riferimento a quelle persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato. Sono queste le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" che rientrano nel nuovo accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 99 del 5 agosto 2014.
Più precisamente, sono stati concordati alcuni obiettivi per gli stranieri residenti all'estero che intendano fare ingresso per motivi di tirocinio in Italia, tra cui l'introduzione di maggiori controlli a favore della "qualità" e della regolarità dei tirocini formativi nonché garantire un'interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e soggiorni per motivi di tirocinio. Tutto attraverso un monitoraggio continuo e costante su programmazione triennale che mira a stabilizzare il sistema di questa tipologia di ingressi.
Come funziona?
Gli stranieri residenti all'estero possono attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi del sopracitato articolo 27 comma 1 lettera f) del testo unico, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. I destinatari sono tutti gli stranieri inclusi i disoccupati e gli inoccupati. Per quanto riguarda la durata, il tirocinio non deve essere inferiore ai tre mesi e non può superare i dodici mesi. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
Chi sono i soggetti promotori?
Le Regioni e le Province autonome individuano soggetti pubblici e privati, accreditati o autorizzati che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto di trasparenza e non discriminazione. Per ogni tirocinio attivato deve essere allegato un progetto formativo da sottoscrivere insieme anche al soggetto ospitante in cui vengono inseriti gli elementi descrittivi del tirocinio, le specifiche del progetto, le garanzie e i dati anagrafici del tirocinante.
Accordo Stato-Regioni per tirocini formativi n. 99 del 5 agosto 2014
Linee guida sull'attivazione dei tirocini formativi
Articolo n. 27 del Testo unico sull'immigrazione
Giovedì, 18 Settembre 2014 - Andrea Parisi