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Un errore nella data non pregiudica il diniego del permesso di soggiorno

La trascrizione errata non era tale da impedire al ricorrente di conoscere le reali ragioni del diniego - Con la sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha stabilito che un errore nell'indicazione della data della sentenza penale di condanna, non può pregiudicare l'intero sistema giudiziario. E' il caso di un cittadino extracomunitario che soggiornante in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a seguito della richiesta di rinnovo, si è visto notificare il decreto di rigetto con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Ha dunque presentato ricorso al Tar Liguria, chiedendo l'annullamento della decreto di rigetto sulla base dell'errata indicazione della data.

Il Tar ha respinto il ricorso, anche se ha effettivamente riscontrato l'errore, ha inoltre constatato che la sentenza di condanna sussisteva e l'errore nella data "non era tale da impedire al ricorrente di conoscere le reali ragioni del diniego".

Successivamente è stato lo stesso ricorrente a dichiarare che adesso svolgeva invece lavoro subordinato e quindi non rientrava nella "condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. atteso che tali fattispecie criminose sono divenute ostative al rilascio del permesso per lavoro subordinato solo a seguito della emanazione del pacchetto sicurezza del 2009".

Sulla base di quanto riportato, il Consiglio di Stato ha deciso di confermare il diniego per il giovane extracomunitario. Si fa infatti riferimento esclusivamente al reato commesso che poi ha portato al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno: "introduzione di oggetti con marchio contraffatto e detenzione e ricettazione di tali oggetti", e quindi il semplice errore nella trascrizione della data non comporta alcun impedimento per il ricorrente.

 https://www.immigrazione.biz/upload/img-icona.pngVedi la sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 del Consiglio di Stato


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Domenica, 5 Ottobre 2014 - Andrea Parisi


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