Cittadinanza, possibile anche se lo straniero è condannato
L'Amministrazione pubblica non può usare il giudizio di 'inaffidabilità' in modo automatico - Come ben sappiamo in Italia sono principalmente due le strade per poter richiedere la cittadinanza italiana: matrimonio con cittadino italiano oppure presentare richiesta ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 per lo straniero che è regolarmente presente in Italia da almeno dieci anni. In entrambi i casi di solito i tempi sono molto lunghi perché sono necessari vari passaggi tra Prefettura competente per territorio e Ministero dell'Interno. Con la sentenza n. 5544 dell'11 novembre 2014, il Consiglio di Stato ha chiarito che al cittadino extracomunitario che ne abbia fatta richiesta, non può essere negata la cittadinanza per il solo fatto di aver commesso un reato.
E' il caso di un cittadino pakistano in Italia da tanti anni, condannato per falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, che ha avuto parere negativo quattro anni dopo aver presentato l'istanza perché "la condanna subita è comunque indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza".
Dapprima il cittadino pakistano si era rivolto al Tar del Lazio che aveva confermato invece la posizione del Ministero dell'Interno: "la delicatezza degli interessi coinvolti non può che comportare il riconoscimento in capo all'Amministrazione di ampi margini di discrezionalità".
Successivamente però il Consiglio di Stato gli ha dato ragione, capovolgendo di fatto la decisione del Ministero dell'Interno e il ricorso al Tar Lazio, sulla base del fatto che non ci fosse stata alcuna approfondita valutazione della personalità dell’istante, né della circostanza che il fatto risalisse al 2004 e che fosse di lieve gravità.
Ed infatti al Ministero dell'Interno è stato lamentato il fatto che avesse agito con impulsività perché è necessaria "un'adeguata istruttoria in ordine alla concreta e complessiva vicenda personale dello straniero naturalizzando", mentre è censurabile che questo giudizio d'inaffidabilità dato in modo automatico e basato su un decreto penale di condanna (la cui sanzione pecuniaria è stata anche pagata), sia solo uno strumento che non stabilisce una corretta oggettività nell'esame dell'istanza.
Come le ultime sentenze confermano, si vuole andare verso un'Amministrazione che risponda alle richieste di tutti i cittadini non in maniera automatica ed asettica, ma esaminando caso per caso in base anche al grado di integrazione del cittadino straniero nella nostra società e quindi verso risposte che corrispondono più verosimilmente alla realtà.
Sentenza n. 5544 dell'11 novembre 2014 del Consiglio di Stato
Domenica, 16 Novembre 2014 - Andrea Parisi