Ecco le nuove disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri
Con la legge n. 161 del 30 ottobre 2014 sono state modificati alcuni punti del Testo Unico dell'immigrazione - L'adeguamento delle norme italiane a quelle europee in materia di immigrazione è un processo lento e non semplice da attuare. Tra le ultime c'è sicuramente da segnalare la legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (entrata in vigore dal 25 novembre 2014) che ha apportato alcune modifiche al testo unico sull'immigrazione in materia di espulsioni e trattenimenti. Il tutto per risolvere alcune procedure d'infrazione ed evitarne di nuove.
Niente espulsione per omessa dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso
- art. 5, comma 7 (modificato)
prima: comunicazione obbligatoria entro 60 giorni dall'ingresso in Italia
adesso: no all'espulsione, solo applicazione sanzione amministrativa da 103 a 309 euro.
- art. 5, comma 7-bis (nuovo)
Se lo straniero non ha presentato dichiarazione di presenza e si trattiene in Italia oltre i tre mesi dall'ingresso, il Questore può intimarlo a tornare entro sette giorni dalla notifica nel Paese Ue che gli ha rilasciato il permesso.
- art. 5, comma 7-ter (nuovo)
Nel caso dell'art. 5, comma 7-bis, successivamente alla non ottemperanza, il Prefetto è obbligato ad adottare nei suoi confronti un provvedimento amministrativo di espulsione.
- art. 5, comma 7-quater (nuovo)
Può essere riammesso uno straniero espulso da un altro Stato membro Ue purché non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. C'è da evidenziare come nel caso in cui il cittadino straniero abbia un permesso valido e non ottempera agli obblighi di dichiarazione di presenza, possa essere accompagnato verso il paese Ue che gli ha rilasciato il permesso, mentre se il permesso non è in regola sarà trattato come tutti gli altri stranieri irregolarmente soggiornanti e dunque sarà espulso e rinviato verso lo Stato extraUE di cui è cittadino.
Sostituzione della pena con permanenza domiciliare
- art. 13, comma 3-septies (nuovo)
Il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero che si trovi in ognuna delle ipotesi contemplate nell'art. 13, debba essere eseguito in ogni caso nei confronti degli stranieri sottoposti alla pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli artt. 10 bis e 14, co. 5 ter e quater TU, fermo restando che i giorni di pena residui si convertono in pena pecuniaria.
La registrazione dei divieti di reingresso nel S.I.S.
- art. 13, comma 14-bis (nuovo)
Il divieto di rientro dello straniero espulso è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza ed inserito nel Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.).
Rimpatrio verso altri Stati Ue
- art. 13, comma 14-ter (nuovo)
L'art. 8 della Direttiva rimpatri specifica che lo straniero espulso possa essere rimpatriato direttamente nello Stato membro da cui costui aveva fatto ingresso in Italia, invece che nel paese terzo di appartenenza, tranne nel caso in cui voglia fare richiesta di protezione internazionale.
Trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione
- art. 14, comma 5 (modificato)
prima: fino a 18 mesi di trattenimento
adesso: La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Solo in alcuni casi il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni al massimo. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Per la convalida della proroga di trattenimento devono sussistere "elementi concreti" che rendono probabile l'identificazione. Il rinnovo della permanenza non deve essere necessariamente di 30 giorni, ma devono essere valutazione del questore e del giudice di pace il tempo che in concreto risulti necessario per l'esecuzione del rimpatri.
Proroga del trattenimento solamente se mancano elementi per l'identificazione
- art. 14, comma 5-bis (nuovo)
Se esistono elementi concreti che fanno ritenere probabile l’identificazione e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza il Questore non dovrà chiedere la proroga del trattenimento, ma dovrà disporre l'ordine di allontanamento dal territorio italiano.
Trattenimento del cittadino dell'UE o del suo familiare
- art. 14, comma 5-ter (nuovo)
Il trattenimento del cittadino dell'Unione e del suo familiare è consentito solo per l'effettuazione dell'udienza di convalida dell'accompagnamento e per l'esecuzione dello stesso. Per l'art. 20 D.Lgs. 30/2007 non è ammissibile un trattenimento prolungato presso il CIE del cittadino comunitario (e del suo familiare) e, quindi, non può essere concessa la proroga del trattenimento.
Limiti del trattenimento dopo la detenzione in carcere
- art. 14, comma 5-quater (nuovo)
prima: dopo il carcerce lo straniero poteva essere trattenuto presso il centro di identificazione ed espulsione per un massimo di 30 giorni.
adesso: è inutile la detenzione presso i centri quando è stato possibile già l'identificazione presso le strutture carcerarie ai successivi fini espulsivi. Attenzione però: qualora uno straniero fosse stato detenuto per 89 giorni potrà comunque essere trattenuto per più periodi fino a successivi 90 gg.; qualora invece fosse stato detenuto per 91 gg. il suo trattenimento potrà durare non più di ulteriori 30 gg.
Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 Suppl. Ord. n. 83)
Testo Unico Immigrazione n. 286/98 del 25 luglio 1998 e succ. mod. (GU del 18 Agosto 1998, n. 191)
aggiornato al 25 novembre 2014Giovedì, 27 Novembre 2014 - Andrea Parisi