Martedì, 26 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

L'obbligo di integrazione imposto ai soggiornanti di lungo periodo non viola il diritto dell’Unione

Comunicato stampa della Corte di giustizia europea - Secondo l’avvocato generale Maciej Szpunar, un obbligo di integrazione imposto ai soggiornanti di lungo periodo non viola il diritto dell’Unione, purché non costituisca una condizione per il mantenimento di tale status.

La direttiva sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1) stabilisce che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. Gli Stati membri possono tuttavia esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale. La direttiva non stabilisce, invece, se e in quale misura l’imposizione di un obbligo di integrazione sia possibile anche dopo l’acquisizione del suddetto status.

Nei Paesi Bassi l’obbligo di integrazione degli stranieri implica la necessità di superare un esame di lingua neerlandese nonché di conoscenze di base sulla società. Il mancato assolvimento di siffatto obbligo entro un termine adeguato costituisce un’infrazione punita con ammenda.

Nella presente causa la cittadina statunitense residente nei Paesi Bassi dal 2002, ha ottenuto nel 2008 lo status di soggiornante di lungo periodo. Nello stesso anno, la Commissie sociale zekerheid Breda (commissione per la previdenza sociale della città di Breda) le ha comunicato che era soggetta all’obbligo di integrazione ai sensi del diritto olandese e che doveva superare il relativo esame entro un termine stabilito. P ha iniziato a partecipare ad un corso di integrazione, ma lo ha interrotto per motivi di salute e in seguito non l’ha più ripreso.

La cittadina neozelandese anch'essa residente nei Paesi Bassi dal 2000, ha ottenuto nel 2007 lo status di soggiornante di lungo periodo. Nel 2010 il College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen (giunta comunale di Amstelveen) le ha comunicato che era soggetta all’obbligo di integrazione e che doveva superare il relativo esame entro un termine stabilito.

Le straniere, ritenendo di non essere soggette all’obbligo di integrazione, in quanto titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, hanno impugnato le decisioni. Adito in appello, il Centrale Raad van Beroep (Corte suprema amministrativa olandese), ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali per conoscere se l’obbligo di integrazione civica imposto ai cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, obbligo il cui mancato assolvimento è punito con ammenda, sia conforme alla direttiva.

Nelle conclusioni odierne l’avvocato generale Maciej Szpunar rammenta innanzitutto che la direttiva è intesa a conferire uno status speciale ai cittadini di paesi terzi che si sono stabiliti a titolo duraturo negli Stati membri, in quanto ciò contribuisce alla promozione della coesione economica e sociale nell’Unione. Tale finalità non esclude, tuttavia, la possibilità per gli Stati membri di adottare qualsiasi azione di integrazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo.

Di seguito, l’avvocato generale rileva che l’adozione di misure di integrazione per i soggiornanti di lungo periodo non è in contrasto con gli obiettivi della direttiva, poiché queste misure hanno unicamente lo scopo di contribuire all’inserimento della persona nella vita economica e sociale dello Stato di residenza. Nondimeno, disposizioni nazionali che imponessero l’obbligo di integrazione come condizione per il mantenimento dello status o per l’esercizio dei diritti ad esso connessi, sarebbero in contrasto con la direttiva.

L’avvocato generale sottolinea che le disposizioni nazionali che prevedono misure di integrazione nei confronti di un soggiornante di lungo periodo rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Pertanto, il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in tale ambito non deve essere esercitato in modo tale da pregiudicare l’obiettivo della direttiva, né il suo effetto utile. Inoltre, le disposizioni nazionali devono essere conformi anche al principio di proporzionalità. In riferimento ai soggiornanti di lungo periodo l’obbligo di integrazione non può quindi ostacolare in modo eccessivo l’esercizio dei diritti connessi al loro status.

Constata che l’introduzione di un esame obbligatorio di lingua o di conoscenza della società non contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalle misure ossia facilitare l’inserimento di una persona nella società. L’obbligo di superare un esame di integrazione vanifica, pertanto, l’essenza stessa delle misure di integrazione, le quali dovrebbero consistere in azioni volte a facilitare l’inserimento in una determinata società e non costituire condizioni attitudinali connesse al soggiorno in un determinato Stato. Tuttavia, una persona che da lungo tempo vive in un determinato Stato è sicuramente legata ad esso da una rete di vincoli sociali, connessi alla famiglia, alla professione esercitata, alla vita di quartiere o all’hobby praticato. Una misura di integrazione che non consenta la valutazione individuale di tali circostanze è quindi sproporzionata rispetto allo scopo di facilitare l’ulteriore inserimento nella vita della società.
Considera, inoltre, del pari sproporzionata la sanzione dell’ammenda prevista nel diritto dei Paesi Bassi in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di integrazione.

Per tutte queste ragioni, l’avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 2003/109 consente l’adozione delle misure di integrazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali misure, tuttavia, possono essere finalizzate esclusivamente a facilitare l’integrazione di una persona e non possono costituire una condizione per il mantenimento dello status o per l’esercizio dei diritti ad esso connessi. In particolare, tali misure non possono includere l’obbligo di superare un esame di integrazione civica.

----------------------------------------------------------

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

----------------------------------------------------------

1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (GU L 132, pag. 1)


Conclusioni dell'Avvocato Generale C‑579/13 del 28 gennaio 2015 Corte Giustizia UE





Sostieni le nostre iniziative con almeno 1 € - Inserisci l'importo » €



Mercoledì, 28 Gennaio 2015 - curia.europa.eu


Per inserire un commento, devi essere registrato. Registrati oppure inserisci username e password in alto.