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Protezione internazionale. Esenzione contributo economico

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 - Con la circolare n. 2916 del 27 gennaio 2015, il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli stranieri titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria)
che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sono esentati dall'obbligo del versamento del contributo economico di cui all'art. 5, comma 2 ter, Testo Unico Immigrazione.
Gli stranieri in possesso di tale titolo che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo, hanno diritto al riborso delle somme versate così come previsto dalla circolare  del 5 luglio 2012.

Circolare n. 2916 del 27 gennaio 2015 Ministero dell'Interno


Art, 5 T.U.I.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.


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Sabato, 31 Gennaio 2015 - a.p.


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