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Ricongiungimento familiare, superamento di un esame di lingua e di cultura del paese

Comunicato stampa n. 34/15 Corte di giustizia dell’Unione europea - A parere dell’avvocato generale Juliane Kokott il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi può essere subordinato, in linea di principio, al superamento da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento, di un esame di lingua e di cultura del paese.
In caso di irragionevolezza ovvero di circostanze particolari dovrebbe essere comunque possibile, nel singolo caso, beneficiare dell’esenzione dall’esame; inoltre, le tasse di partecipazione all’esame non dovrebbero essere di entità tale da rappresentare un ostacolo all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

I Paesi Bassi subordinano il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi terzi al superamento, da parte del coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento e anteriormente al suo ingresso nel paese, di un esame di integrazione, volto a dimostrare il possesso di conoscenze di base (1) della lingua neerlandese nonché conoscenze di base della cultura del paese (2). Tale misura è intesa a migliorare la situazione di partenza di coloro che si avvalgano del ricongiungimento familiare nei Paesi Bassi, incentivandone così l’integrazione nella società neerlandese. L’esenzione dall’esame può essere concessa in casi di grave impedimento fisico o psichico ovvero nei casi più difficili (3). Inoltre, i cittadini di determinati paesi terzi, quali il Canada e gli Stati Uniti, sono esenti dall’obbligo di esame. All’esame viene ammesso solamente colui che abbia provveduto al versamento della tassa di partecipazione pari a 350 euro. In caso di ripetizione la tassa va assolta nuovamente. Ai fini della preparazione all’esame i Paesi Bassi offrono un pacchetto autodidattico in diciotto lingue al prezzo una tantum di 110 euro.

Il Raad van State olandese chiede se tale esame di integrazione sia compatibile con la direttiva sul ricongiungimento familiare (4) che consente agli Stati membri, nel capo intitolato «condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare» di imporre a cittadini di paesi terzi l’assolvimento di misure di integrazione. Il Raad van State è chiamato a pronunciarsi sui casi di una cittadina dell’Azerbaijan e di una cittadina della Nigeria che intendono ricongiungersi con i rispettivi coniugi, anch’essi cittadini di paesi terzi, già residenti nei Paesi Bassi. Entrambe hanno invocato la sussistenza di disturbi fisici e psichici al fine di ottenere l’esenzione dall’esame. Le autorità competenti non hanno peraltro ritenuto tali disturbi sufficientemente gravi e hanno quindi respinto la richiesta.

Nelle conclusioni odierne l’avvocato generale Juliane Kokott sostiene che l’esame di integrazione rappresenta una misura di integrazione, in linea di principio, ammissibile ai sensi della direttiva.

L’apprendimento della lingua costituirebbe un presupposto essenziale ai fini dell’integrazione. Le conoscenze linguistiche non solo migliorerebbero le prospettive di cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro, bensì consentirebbero loro altresì di poter autonomamente chiedere aiuto nel paese ospitante in situazioni di bisogno. Conoscenze di base della cultura del paese ospitante permetterebbero inoltre a coloro che si avvalgano del ricongiungimento di prendere dimestichezza con le regole base della convivenza, il che potrebbe contribuire ad evitare malintesi e violazioni della legge. Considerato che i Paesi Bassi mirerebbero proprio a migliorare la situazione di partenza di coloro che si avvalgano del ricongiungimento, corsi di formazione offerti solo successivamente all’ingresso nel paese non risulterebbero efficaci a tal fine. L’esame di integrazione costituirebbe parimenti una misura adeguata, venendo richieste, segnatamente, solo conoscenze linguistiche elementari, che, di regola, potrebbero essere acquisite senza particolari difficoltà. L’esenzione prevista per i cittadini di determinati paesi terzi non dovrebbe essere inoltre inteso nel senso di un’incoerenza della normativa neerlandese, considerato che la direttiva consentirebbe la concessione di un trattamento preferenziale sulla base di accordi bilaterali.

La normativa neerlandese sarebbe tuttavia sproporzionata e incompatibile con la direttiva qualora l’esame di integrazione venisse imposto anche in situazioni in cui ciò non sia ragionevole, in considerazione della situazione personale di colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare ovvero qualora, per circostanze particolari del singolo caso, sussistano motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato superamento dell’esame.

Spetta al Raad van State compiere tali valutazioni e verificare se la clausola relativa ai casi più difficili consenta di tener conto di tali esigenze. Con riguardo al criterio della ragionevolezza, possono assumere rilievo, oltre alle condizioni di salute dell’interessato, alle sue capacità cognitive e al suo livello di formazione, anche fattori quali la disponibilità di materiale preparatorio comprensibile per il medesimo, i relativi costi e il dispendio di tempo. Non in tutti casi è possibile pretendere, da colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare e che non padroneggi nessuna delle diciotto lingue in cui è disponibile il materiale didattico di preparazione all’esame, l’apprendimento anzitutto di una delle dette lingue per poi poter iniziare, con l’ausilio del materiale didattico stesso, l’effettiva preparazione all’esame.

A parere dell’avvocato generale Kokott, la direttiva non ammette, inoltre, disposizioni nazionali che colleghino un esame di integrazione, come quello qui in esame, al versamento di tasse, la cui imposizione risulti idonea ad impedire, a coloro che intendano avvalersi del ricongiungimento, di esercitare il relativo diritto.

Nella specie tale pericolo sussiste. Tasse in misura di 350 euro possono costituire, in varie parti del mondo, alla luce del reddito pro capite locale un onere elevato. Esse potrebbero cosi creare, nel singolo caso, un ostacolo sproporzionato idoneo a ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva nonché la sua efficacia pratica, tanto più che le tasse di iscrizione previste per sostenere l’esame sono dovute ex novo per ogni tentativo. In tali casi, un rimedio potrebbe essere costituito, in particolare, da misure di esenzione o di dilazione. Spetta al Raad van State accertare se e in qual misura ciò sia possibile in base al diritto olandese.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

1 Livello A1 (principianti) del quadro comune europee di riferimento per le lingue straniere moderne.
2 Viene chiesto, ad esempio, se nei Paesi Bassi gli uomini e le donne godano degli stessi diritti, se i Paesi Bassi conoscano una separazione tra Stato e Chiesa ovvero a decorrere da quale età viga l’obbligo scolastico per i bambini.
3 Vale a dire nei casi in cui colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare non sia in grado, nel lungo periodo, in presenza di circostanze individuali del tutto particolari, di superare l’esame dimostrando di aver compiuto tutti gli sforzi che possano ragionevolmente attendersi ai fini del superamento dell’esame stesso.
4 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).


Conclusioni dell'Avvocato Generale C‑153/14 del 19 marzo 2015 Corte Giustizia UE


Comunicato stampa 


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Giovedì, 19 Marzo 2015 - http://curia.europa.eu


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