Illlegittimo il decreto di respingimento se lo straniero non è stato informato sulla possibilità di presentare una domanda di asilo
Ordinanza della Corte Cassazione - Ad una cittadina nigeriana soccorsa in mare da personale della Marina militare e sbarcata irregolarmente sul territorio italiano priva di documenti, unitamente al respingimento è stato notificato il decreto di trattenimento presso il Cie di Roma, dove, quel Giudice di pace ha convalidato il trattenimento emesso dal questore di Siracusa.
Per la Corte di Cassazione, il Giudice di Pace, avrebbe dovuto darsi carico di verificare la fondatezza della censura d'illegittimità del decreto di respingimento per non essere stato informato il ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, e avrebbe dovuto verificarne, per quanto possibile, la fondatezza e comunque stabilire su di essa. La Cassazione ha accolto il ricorso specificando che l'obbligo di informare gli stranieri giunti irregolarmente sul territorio di uno Stato dell’Unione Europea sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, è sancito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed anche in via interpretativa dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, anche se le norme nazionali non prevedano espressamente tale dovere di informazione.
Ordinanza n. 5926 del 25 marzo 2015 Corte di Cassazione
Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 Parlamento Europeo e del Consiglio
Giovedì, 2 Aprile 2015 - a.p.