Si al rinnovo del permesso anche con decreto di espulsione pendente
L'Amministrazione deve prima valutare attentamente i motivi che hanno spinto lo straniero a dichiarare false generalità - La Questura di Messina ha rigettato la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ad un cittadino extracomunitario di origine indiana perchè a seguito di accertamenti effettuati in AFIS, è emerso che lo stesso era registrato con generalità diverse e risultava essere destinatario di un provvedimento di espulsione di tre anni prima.
Il giovane straniero da dunque impugnato il provvedimento affidandosi principalmente all'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti da parte della Questura di Messina e sulla violazione del principio di affidamento. Questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, onerando l'Amministrazione al riesame dell'istanza, ma non risulta nessun atto che la stessa abbia ottemporato a quanto disposto, quindi il Tar Sicilia ha deciso infine di accogliere la richiesta del cittadino indiano sulla base di una passata sentenza (T.A.R. Ancona, sez. I , 10/01/2014, n. 59) in cui veniva specificato che in questi casi è necessaria la massima attenzione prima di decidere di non rilasciare alcun permesso di soggiorno.
Infatti "l'esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rilascio di permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi circa l'origine di tale alias se cioè esso sia il risultato della volontà del dichiarante di fornire false generalità e non piuttosto un errore materiale di trascrizione dei dati correttamente riferiti, oppure manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell'espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all'ingresso (Tar Lazio Latina 15.4.2009, n. 316, 23.10.2013 n. 791, Tar Molise Campobasso 18.2.2008, n. 58).
Vedi la sentenza n. 1922/2014 del 01/07/2014 del Tar Sicilia
Domenica, 5 Aprile 2015 - Andrea Parisi