Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati
Precisazione del Ministero dell'Interno - Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su alcuni problemi interpretativi sulla norma in cui prevede che i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno alla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarara la sussistenza del rapporto di lavoro e che la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere provata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Il citato dicastero ha riscontrato che alcune Prefetture adottano un criterio molto restrittivo sulle modalità di applicazione per quanto riguarda le certificazioni dei medici preposti ai servizi di medicina generale della ASL, non considerando le stesse quale prova della presenza in Italia, sul presupposto che lo straniero irregolare non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, per effetto di tale condizione il medico si troverebbe sempre ad operare in regime privatistico.
Al fine di superare i rilevati dubbi di interpretazione della norma citata, il dipartimento ha formulato un quesito al Consiglio di Stato che, con parere n. 395/2015, reso all'adunanza del 1° aprile 2015, ha fornito i richiesti chiarimenti.
- Devono pertanto ritenersi documentazione valida per attestare la presenza dello straniero sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, il certificato medico rilasciato da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati, tali documenti possono condiderarsi provenienti da "pubblico organismo" anche se non concernenti "soggetti mutuati", mentre se provenienti da un medico libero professionista, non accreditato presso il Servizio sanitario nazionale, non assume i connotati di provenienza da "pubblico organismo"
Viene sottolineato che la documentazione proveniente da organismi pubblici non può essere sostituita da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, dalle quale risultano eventuali contatti e prestazioni avute da organismi pubblici, in quanto tali dichiaraziopni possono concernere stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ma non possono considerarsi provenienti dal pubblico organismo perchè riportano la dichiarazione della persona privata ed il funzionario pubblico autentica solo la veridicità della firma.
- Altro aspetto del reqisito della presenza sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011 può essere documentata (sempre con i documenti "provenienti da organismi pubblici”) anche nei periodi che precedono tale giorno utile, senza, però, delimitare in alcun modo il periodo antecedente alla predetta data.
Il Consiglio di Stato ha anche precisato che la presenza ininterrotta dal 31 dicembre 2011 è richiesta anche se dimostrata con documentazione di data anteriore e che un'eventuale uscita e reingresso nel territorio nazionale non sono ostativi all'acogliemento dell'istanza di emersione.
- Restano ostativi, invece, eventuali provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico, di sicurezzo dello Stato, per motivi di terrorismo o per motivi di pericolosità sociale.
Il Ministero dell'Interno, pertanto, ha invitato tutte le prefetture a riesaminare su richiesta delle parti interessate, in via di aututela i provvedimenti di rigetto adottati in difformità dalla sopra ciatata normativa come chiarito nel parere reso dal Consiglio di Stato.
Circolare n. 2700 del 4 maggio 2015 Ministero dell'Interno
Venerdì, 15 Maggio 2015 - a.p.
sokoli |
26/05/15 |
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