Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato
Circolare del 27 agosto 2015 Ministero dell'Interno - Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha reso noto che a seguito del parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare l'applicazione dell'attuale normativa così come operata dal Ministero dell'Interno, in quanto la specificità ed eccezionalità del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l'unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi è quella di svolgere nel territorio nazionale l'attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno perché il titolare di tale permesso intende dedicarsi ad attività lavorativa - viene a mancare l'unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale, pertanto, la normativa vigente non consente di accogliere le richieste di conversione dei permessi di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Circolare n. 4621 del 27 agosto 2015 Ministero dell'Interno
Venerdì, 4 Settembre 2015 - a.p.