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Cittadinanza. Le modifiche spiegate dal Servizio Studi del Senato

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Il disegno di legge sulla riforma della cittadinanza è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 e trasmesso al Senato (A.S. n.2092) dove attualmente è in fase di discussione.

I punti salienti del contenuto dell'A.S. n. 2092

In premessa vale ricordare come la legge n. 91 del 1992 prevede che acquisti di diritto alla nascita la cittadinanza italiana, colui che i cui genitori (padre o madre) siano cittadini italiani (cd. acquisto iure sanguinis).

Il disegno si legge prevede altresì un diverso acquisto iure soli, ossia per il legame con il territorio italiano.
Esso è circoscritto ad alcune particolari fattispecie. Vale a dire:

-nascita in territorio italiano, ed entrambi i genitori siano ignoti o apolidi;

-nascita in territorio italiano, senza che sia acquistata la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato cui essi appartengono;

-permanenza nel territorio italiano, ed entrambi i genitori siano ignoti, e non sia trovato il possesso di altra cittadinanza.

Una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (ius soli)

Essa è oggetto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Vi si prevede che acquisti la cittadinanza per nascita, chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, dei quali almeno uno sia in possesso del diritto di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Dunque, si tratta di acquisto di diritto della cittadinanza. Decisivo suo requisito è il soggiorno per almeno cinque anni in Italia.

La nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, prevista dal disegno di legge, si realizza mediante dichiarazione di volontà, espressa (all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da parte di un genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale.

La direzione sanitaria del punto nascita o l'ufficiale di stato civile cui sia resa la dichiarazione di nascita, informano il genitore di questa facoltà.

La dichiarazione della volontà di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Ove il genitore (o il responsabile) non abbia reso la dichiarazione di volontà, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza (all'ufficiale di stato civile), entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Dunque siffatta modalità di acquisto della cittadinanza vale (alla prescritte condizioni) per i minori e per i giovani comunque con età non superiore a venti anni.

Il giovane può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita - se in possesso di altra cittadinanza - formulandone richiesta, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Una novella circa l'acquisto della cittadinanza per ius soli vigente


L'articolo 1, comma 1, lettera c) reca una novella concernente l'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio nazionale, quale già previsto dalla normativa vigente.

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza.

Così prevede l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992.

Il termine ivi previsto per siffatta dichiarazione di volontà è di un anno (decorrente dal raggiungimento della maggiore età).

La novella eleva questo termine a due anni.

Una fattispecie nuova di acquisto della cittadinanza italiana, a seguito di percorso formativo (ius culturae)

Essa è oggetto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge.

Si introduce una modalità di acquisto della cittadinanza, inedita per l'ordinamento italiano.

Beneficiario è il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.

Egli acquista di diritto la cittadinanza, qualora abbia frequentato regolarmente (ai sensi della normativa vigente) un percorso formativo per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Tale formazione consiste in: uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione; o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali, idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.

Sulla falsariga della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza si acquista - anche per tale nuova fattispecie - mediante dichiarazione di volontà.

Essa è espressa (all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore) da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte del genitore, è dunque richiesta la sua residenza legale, la quale presuppone la regolarità del relativo soggiorno.

Anche per tale fattispecie l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza (del pari entro due anni dal raggiungimento della maggiore età), ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà.

Una nuova fattispecie di naturalizzazione

Le disposizioni fin qui sunteggiate hanno ad oggetto forme di acquisto di diritto della cittadinanza.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) ha riguardo a diversa fattispecie, di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione).

Beneficiario è lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni.

Egli può richiedere gli sia concessa la cittadinanza, a condizione che abbia frequentato regolarmente (ai sensi della normativa vigente) i Italia un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione - ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, con il conseguimento di una qualifica professionale.

Tale fattispecie, pare di intendere, dovrebbe riguardare soprattutto il minore straniero che abbia fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Rimane che qui si tratta di concessione della cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'interno.

Infatti la disposizione si pone quale novella all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, che prevede tali modalità procedimentali per un novero di concessioni (improntate dunque a discrezionalità amministrativa) di cittadinanza.

Riguardo a siffatto procedimento, l'articolo 2, comma 1 del disegno di legge introduce altra novella, onde chiarire che l'autorità cui presentare la domanda di concessione della cittadinanza è il prefetto ovvero la competente autorità consolare.

Esonero da un contributo

La normativa vigente prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza siano soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro (così l'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91 del 1991 nel testo vigente).

L'articolo 1, comma 1, lettera f) del disegno di legge esonera dal pagamento di questo contributo le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.

Su un requisito dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

La normativa vigente prevede che i figli minori di un genitore che acquista (o riacquista) la cittadinanza italiana, acquistino anch'essi la cittadinanza se conviventi col genitore (salvo potervi rinunciare, una volta maggiorenni, se in possesso di altra cittadinanza).

Così l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992 nel testo vigente.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) sopprime il requisito della convivenza col genitore.

E' posto, al contempo, il requisito della non decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale.

Comunicazione dell'ufficiale di anagrafe e termine per la dichiarazione di volontà relativa alla cittadinanza

È previsto l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, ai residenti di cittadinanza straniera la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza per ius soli o ius culturae, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.

In caso di inadempimento di tale obbligo, è sospeso il termine di decadenza per la dichiarazione di "elezione" della cittadinanza.

Così l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso: Art. 23-bis, comma 5 del disegno di legge.

La disposizione riprende quanto già previsto - per l'acquisto della cittadinanza per ius soli, in base alla normativa vigente - dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato (dall'articolo 2, comma 2 del disegno di legge).

Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica
Note sull'A.S. n. 2092

Disegno di Legge
approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015

tratto da: www.senato.it






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Martedì, 3 Novembre 2015 - senato.it


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