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Carta famiglia destinata anche alle famiglie costituite da cittadini stranieri

E' prevista nella Legge di stabilità 2016 - La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.302 del 30-12-2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, prevede alcune disposizioni riguardanti i cittadini stranieri residenti in Italia.
L'art. 1 comma 391 cita:
A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale e'emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio,e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno o piu' gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonche' alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

Il comma 600:
Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attivita' istruttorie di competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

Il quaderno del Viminale



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Martedì, 16 Febbraio 2016 - a.p.


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