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Trattenimento del richiedente asilo per motivi di sicurezza

Sentenza n. C‑601/15 PPU del 15 febbraio 2016 - Comunicato stampa n. 13/16 del 15 febbraio 2016 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il diritto dell’Unione consente il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
La presentazione di una nuova domanda di asilo da parte di una persona destinataria di una decisione di rimpatrio non può invalidare tale decisione.
Nel 1995 J.N. ha presentato una prima domanda d’asilo nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata respinta nel 1996. Nel 2012 e nel 2013 J.N. ha presentato nuove domande d’asilo. Nel 2014 il segretario di Stato ha respinto l’ultima delle suddette domande, ha ingiunto a J.N. di lasciare immediatamente l’Unione europea e ha emesso nei suoi confronti un divieto di ingresso per un periodo di dieci anni. Il ricorso avverso tale decisione è stato respinto con sentenza definitiva.
Fra il 1999 e il 2015 J.N. è stato condannato in ventuno occasioni a pene pecuniarie e detentive per diversi reati (in maggioranza furti). Da ultimo, nel 2015, J.N. è stato arrestato per aver commesso un furto e non aver ottemperato al divieto d’ingresso impostogli. Egli è stato condannato ad una nuova pena detentiva e, successivamente, è stato posto in stato di trattenimento in quanto richiedente asilo. Mentre scontava una pena detentiva, infatti, J.N. aveva presentato una quarta domanda di asilo.
In tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), adito con un ricorso da J.N., ha sottoposto una questione alla Corte di giustizia. Esso fa segnatamente riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alle fattispecie in cui può essere disposto il trattenimento di un richiedente asilo. Il giudice nazionale s’interroga, nelle circostanze date, sulla validità della direttiva 2013/33 che autorizza il trattenimento di un richiedente asilo quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

La Corte si è pronunciata, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale d’urgenza. Essa constata anzitutto che la misura di trattenimento, prevista dalla direttiva, risponde effettivamente ad un obiettivo d’interesse generale riconosciuto dall’Unione. Essa ricorda che la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. A tale riguardo la Carta dei diritti fondamentali dell’UE enuncia il diritto di ogni persona non solo alla libertà, ma altresì alla sicurezza.
La Corte esamina in seguito se il legislatore dell’Unione sia rimasto nei limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti e se abbia rispettato il giusto equilibrio fra il diritto alla libertà del richiedente asilo e le esigenze di tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico.
Tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà e della gravità dell’ingerenza che una misura di trattenimento costituisce, la Corte pone in evidenza che le restrizioni all’esercizio di tale diritto devono operare entro i limiti dello stretto necessario.
La Corte constata che la possibilità di trattenere un richiedente asilo è subordinata al rispetto di un complesso di condizioni che concernono in particolare la durata della detenzione (che deve essere la più breve possibile).
Essa aggiunge che il rigoroso inquadramento cui è soggetto il potere riconosciuto alle autorità nazionali competenti in tale ambito è altresì garantito dall’interpretazione delle nozioni di «sicurezza nazionale» e di «ordine pubblico».
La Corte ha giudicato che la nozione di «ordine pubblico» presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società.
Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna. Di conseguenza, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza.
Il Raad van State ha fatto presente alla Corte che, sulla base della propria giurisprudenza, la presentazione di una domanda d’asilo da parte di una persona interessata da una procedura di rimpatrio ha l’effetto d’invalidare una decisione di rimpatrio anteriore. A tale riguardo la Corte pone in rilievo che, in ogni caso, l’effetto utile della direttiva 2008/115 impone che una procedura avviata e da cui è derivata una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di un divieto d'ingresso, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta - a causa del deposito di una domanda di protezione internazionale - dal momento del rigetto in primo grado della stessa. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare.
La Corte ricorda inoltre che dal dovere di lealtà degli Stati membri e dalle esigenze di efficacia discende che l’obbligo per gli Stati membri di procedere, nelle ipotesi della direttiva, all’allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Detto obbligo non sarebbe rispettato se l’esecuzione di una decisione di rimpatrio fosse ritardata dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, la procedura non potesse essere ripresa alla fase in cui era stata interrotta, ma dovesse invece ricominciare.
La Corte rileva infine che, autorizzando gli Stati membri ad adottare misure di trattenimento per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, la direttiva 2013/33 non è in contrasto con il livello di protezione offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che consente il trattenimento di una persona contro la quale un procedimento d’espulsione è « in corso ».
In conclusione, la Corte constata che la validità della direttiva 2013/33, laddove autorizza siffatte misure di trattenimento, la cui portata è inquadrata rigorosamente al fine di soddisfare i requisiti di proporzionalità, non può essere rimessa in discussione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Sentenza immigrazione europea Sentenza n. C‑601/15 PPU del 15 febbraio 2016 Corte di Giustizia UE

Comunicato stampa




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