I requisiti per ottenere l'assegno di natalità dei cittadini extracomunitari
Il parere fornito dal Ministero del lavoro - Con messaggio del 10 marzo 2016 l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro ha reso noto che tutte le domande relative all'assegno di natalità, presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure carenti degli altri requisiti di legge, vanno respinti.
L'assegno pari a 960 euro annui viene erogato per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e spetta:
- ai nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato;
- al cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- cittadino comunitario;
- cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9, del D.Lgs. n.286/1998;
- residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.
Lunedì, 14 Marzo 2016 - a.p.