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Gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare se dalla valutazione in prospettiva risulti che il soggiornante non disporrà di risorse stabili, regolari e sufficienti nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda

Comunicato stampa n. 42/16 Corte di giustizia dell’Unione europea - La direttiva sul ricongiungimento familiare è diretta a favorire il ricongiungimento con i familiari che non siano cittadini UE. Secondo la direttiva, gli Stati membri devono in particolare autorizzare l'ingresso e il soggiorno del coniuge del soggiornante, fatta salva l'osservanza di talune condizioni (il soggiornante deve infatti provare che dispone di un alloggio, di un’assicurazione malattia, nonché di risorse stabili, regolari e sufficienti per sopperire ai propri bisogni e a quelli dei suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato). Gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare o, eventualmente, ritirare o non rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare qualora le condizioni fissate dalla direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte.

La normativa spagnola precisa che il permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento dei familiari non cittadini UE deve essere negato qualora sia accertato senza dubbio che non esiste una prospettiva di mantenimento delle risorse nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. Tale prospettiva è valutata tenendo conto dell'evoluzione delle risorse che il soggiornante ha percepito nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Un cittadino di un paese non UE, residente in Spagna e titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata in tale Stato membro, ha visto respingere nel marzo 2012 la propria domanda di ricongiungimento familiare riguardante la propria coniuge, per non aver dimostrato che disponeva di risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia, una volta ricongiunta. I ricorsi avverso la decisione di rigetto sono stati respinti in base segnatamente al fatto che nulla indicava che egli avrebbe potuto disporre di risorse sufficienti durante l'anno successivo alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

Il Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Corte superiore di giustizia dei Paesi baschi, Spagna), dinanzi al quale il soggiornante ha interposto appello, nutre dubbi in merito alla compatibilità della normativa spagnola con la direttiva. Il giudice nazionale si chiede se, per poter beneficiare del ricongiungimento familiare, il soggiornante debba disporre, alla data di presentazione della domanda, di risorse stabili, regolari e sufficienti oppure se si possa tenere conto del fatto che egli ne disporrà ancora nel corso dell'anno successivo a tale data.

Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la normativa spagnola è compatibile con la direttiva.

La Corte segnala anzitutto che la direttiva consente agli Stati membri di esigere la prova che il soggiornante dispone di risorse stabili, regolari e sufficienti per la sopperire alle proprie esigenze e a quelle dei propri familiari, senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

Anche se la direttiva non prevede espressamente che gli Stati membri abbiano la facoltà di valutare il mantenimento di risorse stabili, regolari e sufficienti anche oltre la data di presentazione della domanda, la Corte considera che essa non può essere interpretata nel senso che osta a tale facoltà. Infatti, la direttiva prevede espressamente che gli Stati membri debbano valutare la regolarità delle risorse del soggiornante, il che implica l'analisi periodica della loro evoluzione. La Corte aggiunge che, se è vero che il soggiornante deve provare di disporre di risorse sufficienti nel momento in cui la sua domanda di ricongiungimento familiare viene esaminata, tali risorse devono anche essere stabili e regolari, il che implica un esame in prospettiva delle risorse da parte dell’autorità nazionale competente.

La Corte sottolinea che tale interpretazione è corroborata dal fatto che l'ambito d'applicazione ratione personae della direttiva è circoscritto ai soggiornanti che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno di almeno un anno e che abbiano una fondata prospettiva di ottenere il permesso di soggiorno permanente. La valutazione dell'esistenza di tale prospettiva richiede necessariamente un esame della futura evoluzione della situazione del soggiornante riguardo all'ottenimento di tale permesso di soggiorno.Peraltro, la possibilità di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno di un familiare, qualora le condizioni stabilite dalla direttiva non siano più soddisfatte, implica che gli Stati membri possano esigere che il soggiornante disponga di risorse stabili, regolari e sufficienti anche oltre la data di presentazione della domanda. Infine, detta interpretazione è confermata da uno degli obiettivi della direttiva: infatti, la prova relativa alla stabilità, regolarità e sufficienza delle risorse consente allo Stato membro di assicurarsi che sia il soggiornante sia i suoi familiari non rischino di diventare, nel corso del soggiorno, un onere per il suo sistema di assistenza sociale.

La Corte considera che il periodo di un anno durante il quale il soggiornante deve poter disporre di risorse sufficienti è ragionevole e proporzionato, dato che tale periodo corrisponde alla durata della validità del permesso di soggiorno di cui il soggiornante deve almeno disporre per poter chiedere il ricongiungimento familiare.

Con riferimento alla disposizione secondo cui la valutazione in prospettiva delle risorse del soggiornante deve essere effettuata in base alle risorse da esso percepite nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, la Corte constata che la direttiva non contiene alcuna precisazione, ma che, comunque, siffatto periodo è inidoneo a pregiudicare l'obiettivo della direttiva stessa.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Sentenza n. C‑558/14 del 21 aprile 2016 Corte di Giustizia UE

Comunicato stampa n. 42/16

tratto da:curia.europa.eu


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Giovedì, 21 Aprile 2016 - curia.europa.eu


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