Rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di autenticità del vincolo coniugale
Sentenza della Corte di cassazione - La Corte di Cassazione con la sentenza
n. 10392 del 19 maggio 2016, ha confermato l’ordinanza del Tribunale
di Reggio Calabria con cui era stata rigettata l'istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi familiari tra un cittadino straniero
coniugato con cittadina italiana.
Per i giudici è evidente “l’assenza di autenticità del vincolo coniugale” alla luce della “mancata convivenza effettiva tra moglie e marito” e della “assenza di autenticità del vincolo coniugale”, proprio, dell'assenza del marito dalla casa coniugale verificata dalla Polizia e la notevole distanza tra lui e la moglie (cittadina italiana) che vive a Cosenza, mentre il marito a Rovigo. Facendo ritenere alla corte che, quando due coniugi vivono troppo distanti l'uno dall'altro, esistono indizi da far ritenere che il matrimonio sia fittizio al solo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, rendere legittimo tale rifiuto.
Sentenza n. 10392 del 19 maggio 2016 Corte di Cassazione
Domenica, 5 Giugno 2016 - a.p.