Nulla osta al ricongiungimento familiare tra persone dello stesso sesso uniti civilmente
Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno - Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha fornito indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare tra persone dello stesso sesso uniti civilmente e le convivenze di fatto.
In virtù delle nuove disposizioni normative, il diritto al ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 e seguenti del D.Lgs. 286/98, si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente.
Pertanto, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del patner unito civilmente in Italia o all'estero alle medesime condizioni previste per i coniugi purchè maggiorenne e non legalmente separato.
E' possibile ottenere anche il permesso di soggiorno per motivi familiari alle medesime condizioni per il coniuge del cittadino italiano, quando lo straniero è presente sul territorio nazionale e contragga l'unione civile con cittadino italiano.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sarà presentata con le stesse modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'art. 29, comma 3 del T.U.Immigrazione.
La documentazione comprovante l'unione civile - costituita in italia o all'estero - sarà prodotta alla rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità della stessa, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.
Circolare n. 3511 del 5 agosto 2016 Ministero dell'Interno
Mercoledì, 10 Agosto 2016 - a.p.