La convalida del trattenimento nel C.I.E. si deve tenere alla presenza del cittadino straniero
Ordinanza n. 25767 del 14 dicembre 2016 Corte di Cassazione - La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 25767 del 14 dicembre 2016, ha ribadito che l'udienza di convalida del trattenimento presso il Centro di Identidicazione ed Espulsione, si deve tenere alla presenza del cittadino straniero.
Qualora, invece, il Giudice di pace avesse ritenuto i motivi di salute talmente gravi da non permettere al ricorrente di comparire in udienza, non avrebbe potuto comunque convalidare il decreto di trattenimento proprio al fine di permettere allo straniero di potersi curare in luogo adeguato, compatibilmente con quanto previsto dall’art. 7, co. 5, D.Lgs. 142/2015, che cita:
(Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilita' che richiedono misure di assistenza particolari.)
Ordinanza n. 25767 del 14 dicembre 2016 Corte di Cassazione
Mercoledì, 21 Dicembre 2016 - a.p.