Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno diritto all’assegno famiglie numerose
Comunicato stampa della Corte di giustizia UE - Una cittadina di un paese non UE, risiede in Italia con i suoi tre figli minorenni ed è titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi.
Nel 2014, ha chiesto all’INPS l’attribuzione di un assegno previsto dalla legge italiana in favore dei nuclei familiari con tre o più figli minorenni, titolari di redditi inferiori a un determinato limite (euro 25.384,91 nel 2014). La sua richiesta è stata respinta con il motivo che, per quanto riguarda i cittadini di Paesi non UE, la legge italiana non prevede la concessione del suddetto assegno a favore dei titolari di un permesso unico di lavoro, ma unicamente a favore dei rifugiati politici o dei beneficiari della protezione sussidiaria e dei titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Il Tribunale di Genova, adito in primo grado dalla sig.ra, ha respinto il ricorso. La Corte d’appello di Genova, adita in appello, nutrendo dubbi in merito alla
compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto dell’Unione, chiede alla Corte di giustizia d’interpretare la direttiva sul permesso unico di soggiorno e di lavoro dei lavoratori non UE.
La Corte pertanto, dichiara, che l’assegno oggetto della richiesta della straniera costituisce una prestazione di sicurezza sociale riconducibile alla categoria
delle prestazioni familiari di cui al regolamento dell’Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Quindi, osserva che, come risulta dalla direttiva, i cittadini di Paesi non UE ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale devono, in particolare, beneficiare della parità di trattamento rispetto ai cittadini di detto Stato. Ebbene, è questo il caso del cittadino di un Paese non UE titolare di un permesso unico di lavoro, dato che tale permesso gli consente di soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato
membro che lo ha rilasciato.
Di conseguenza, la direttiva osta a una normativa nazionale in base alla quale il cittadino di un Paese non UE, titolare di un permesso unico di lavoro, non
può beneficiare di una prestazione di sicurezza sociale come l’assegno familiare richiesto dalla cittadina straniera.
Sentenza n. C‑449/16 del 21 giugno 2017 Corte di Giustizia UE
Comunicato stampa della Corte di Giustiza UE
Giovedì, 22 Giugno 2017 - curia.europa.eu