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Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno - Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in legge del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, dal 17 agosto 2017, la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata dalla relativa documentazione dovrà essere inviata con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'Immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta.
Tutta la documentazione dovrà essere scannerizzate dall'interessato ed inviata allegata alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.
Nei tre moduli di domanda sarà reso obbligatorio il campo email della sezione contatti, al fine di consentire l'invio di comunicazioni dal sistema SPI all'interessato.
Al momento della convocazione presso lo Sportello per la consegna degli originali dei documenti, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente, verrà rilasciata la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Permangono invariate le disposizioni in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Circolare n.2805 del 31 luglio 2017 Ministero dell'Interno


Legge 13 aprile 2017, n. 46 (GU Serie Generale n.90 del 18-4-2017)


Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13 (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017)





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Giovedì, 3 Agosto 2017 - a.p.


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