Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria
Comunicato stampa n. 91/17 - Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione per aiutare l’Italia e la Grecia ad affrontare il flusso massiccio di migranti. Tale decisione prevede la ricollocazione, a partire da questi ultimi due Stati membri e su un periodo di due anni, di 120 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati membri dell’Unione.
La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il quale così dispone: «[q]ualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo».
La Slovacchia e l’Ungheria, che, al pari della Repubblica ceca e della Romania, hanno votato in seno al Consiglio contro l’adozione di tale decisione, chiedono alla Corte di giustizia di annullarla deducendo, da un lato, motivi intesi a dimostrare che la sua adozione è viziata da errori di ordine procedurale o legati alla scelta di una base giuridica inappropriata e, dall’altro, che essa non è idonea a rispondere alla crisi migratoria né necessaria a tal fine.
Con tale sentenza, la Corte respinge integralmente i ricorsi proposti dalla Slovacchia e dall’Ungheria.
In primo luogo, la Corte confuta l’argomento secondo il quale la procedura legislativa avrebbe dovuto essere applicata poiché l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede la consultazione del Parlamento europeo qualora sia adottata una misura fondata su tale disposizione. A tal riguardo, la Corte rileva che la procedura legislativa può essere applicata soltanto se una disposizione dei Trattati fa ad essa espresso riferimento. Orbene, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non contiene alcun espresso riferimento alla procedura legislativa, cosicché la decisione impugnata ha potuto essere stata adottata nel quadro di una procedura non legislativa e costituisce, pertanto, un atto non legislativo.
Nel medesimo contesto, la Corte dichiara che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE consente alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie a rispondere in modo effettivo e rapido ad una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di migranti. Dette misure possono derogare anche a atti legislativi a condizione, segnatamente, che siano circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia sostanziale che temporale, e che non abbiano per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente siffatti atti, condizioni rispettate nel caso di specie.
La Corte chiarisce del pari che, poiché la decisione impugnata costituisce un atto non legislativo, la sua adozione non era assoggettata ai requisiti riguardanti la partecipazione dei parlamenti nazionali e il carattere pubblico delle deliberazioni e dei voti in seno al Consiglio (applicandosi siffatti requisiti soltanto agli atti legislativi).
Inoltre, la Corte rileva che l’ambito di applicazione temporale della decisione impugnata (ossia dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017) è circoscritto in maniera precisa, cosicché il suo carattere temporaneo non può essere rimesso in discussione.
Inoltre, la Corte dichiara che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, secondo le quali gli Stati membri devono decidere «per consenso» in ordine alla distribuzione di persone in evidente bisogno di protezione internazionale «tenendo conto della situazione specifica di ogni Stato membro», non potevano ostare all’adozione della decisione impugnata. Infatti, tali conclusioni facevano riferimento a un altro progetto di ricollocazione inteso, come risposta all’afflusso di migranti rilevato nei primi sei mesi del 2015, a ripartire 40 000 persone tra gli Stati membri. Detto progetto è stato oggetto della decisione 2015/1523 e non della decisione impugnata nel caso di specie. La Corte aggiunge che il Consiglio europeo non può in alcun caso modificare le regole di voto previste dai Trattati.
La Corte rileva altresì che, se è pur vero che sono state apportate modifiche sostanziali della proposta di decisione iniziale della Commissione, in particolare quelle intese a dare attuazione alla domanda dell’Ungheria di non figurare nell’elenco degli Stati membri beneficiari del meccanismo di ricollocazione e qualificandola come Stato membro di ricollocazione, il Parlamento è stato debitamente informato di tali modifiche prima dell’adozione della sua risoluzione del 17 settembre 2015, il che gli ha consentito di tenerne conto nella suddetta risoluzione. A tal riguardo, la Corte sottolinea che le altre modifiche apportate dopo tale data non hanno inciso sulla sostanza stessa della proposta della Commissione.
Inoltre, la Corte dichiara che il Consiglio non era tenuto ad adottare la decisione impugnata all’unanimità anche se, in vista dell’adozione delle suddette modifiche, si è dovuto discostare dalla proposta iniziale della Commissione. Infatti, la Corte rileva che la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri che erano autorizzati dal collegio a tal fine.
La Corte considera d’altronde che il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata non costituisce una misura manifestamente inadatta a contribuire al raggiungimento del suo obiettivo, ossia aiutare la Grecia e l’Italia ad affrontare le conseguenze della crisi migratoria del 2015.
A tal riguardo, la Corte ritiene che la validità della decisione non possa essere rimessa in discussione sulla base di valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Infatti, quando il legislatore dell’Unione deve valutare gli effetti futuri di una nuova normativa, la sua valutazione può essere rimessa in discussione solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione di tale normativa. Orbene, così non avviene nel caso di specie, poiché il Consiglio ha proceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici disponibili all’epoca, ad un’analisi obiettiva degli effetti della misura con riferimento alla situazione di emergenza in questione.
In tale contesto, la Corte osserva, in particolare, che il numero poco elevato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi che il Consiglio non poteva prevedere al momento dell’adozione di quest’ultima, tra cui, segnatamente, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.
Infine, la Corte rileva che il Consiglio non è incorso in errore manifesto di valutazione nel considerare che l’obiettivo perseguito dalla decisione impugnata non poteva essere realizzato da misure meno restrittive. Infatti, la Corte dichiara che il Consiglio non ha ecceduto il suo ampio potere discrezionale nel ritenere che il meccanismo previsto dalla decisione 2015/1523, che era già inteso a ricollocare, su base volontaria, 40 000 persone, non sarebbe stato sufficiente ad affrontare il flusso senza precedenti di migranti che ha avuto luogo nei mesi di luglio e agosto dell’anno 2015.
Sentenza n. C‑643/15 e C‑647/15 del 6 settembre 2017 Corte di Giustizia UE
Il testo del comunicato stampa
Martedì, 3 Ottobre 2017 - curia.europa.eu