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La Corte Costituzionale interviene sul respingimento differito con accompagnamento alla frontiera

Comunicato stampa del 20 dicembre 2017 - L’accompagnamento coattivo alla frontiera è “una modalità esecutiva” del respingimento differito dello straniero, che “restringe la libertà personale (sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001)” e perciò “richiede di essere disciplinata in conformità all’articolo 13, terzo comma, della Costituzione”. È quindi “necessario” che il legislatore intervenga sul relativo regime giuridico.

Il monito è contenuto nella sentenza n. 275 depositata oggi (relatore Giorgio Lattanzi) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10, secondo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevate dal Tribunale di Palermo. La disposizione censurata disciplina due ipotesi di respingimento, cosiddetto differito, dello straniero, entrambe con accompagnamento coattivo alla frontiera. Respingimento che secondo il Tribunale comporterebbe una restrizione della libertà personale, in violazione dell’articolo 13 della Costituzione.

Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza. Dunque la Corte non è potuta entrare nel merito, anche se ha lasciato intendere che le disposizioni impugnate sono in odore di incostituzionalità. Di qui il monito al legislatore a modificarle per rendere la procedura conforme alla Costituzione.
“L’inammissibilità – si legge infatti nella sentenza - non può esimere la Corte dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera, considerando che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale (sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001) e richiede di conseguenza di essere disciplinata in conformità all’articolo 13, terzo comma, della Costituzione” (secondo cui “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.

Sentenza immigrazione italiana Sentenza n. 275 del 20 dicembre 2017 Corte Costituzionale


Comunicato stampa della Corte Costituzionale


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Mercoledì, 20 Dicembre 2017 - cortecostituzionale.it


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