Reddito di inclusione anche per gli apolidi e i titolari di protezione internazionale
Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 norme relative al contrasto della povertà - Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.
Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
Nello specifico possono beneficiare di tale prestazione:
- il cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (GU n.240 del 13-10-2017)
Martedì, 9 Gennaio 2018 - a.p.