Libera circolazione di cittadini dell’Unione - Mancato riconoscimento del matrimonio da parte dello Stato ospitante
Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - Secondo le Conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea: "Anche se gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, essi non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell’Unione rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di uno Stato non UE, un diritto di soggiorno permanente sul loro territorio".
Di conseguenza, anche una persona che ha lo stesso sesso del proprio coniuge può soggiornare in modo permanente sul territorio dello Stato membro in cui quest’ultimo si è stabilito quale cittadino dell’Unione dopo avere esercitato la propria libertà di circolazione.
Conclusioni dell'Avvocato Generale C‑673/16 dell'11 gennaio 2018 Corte Giustizia UE
Sabato, 13 Gennaio 2018 - curia.europa.eu