Linee guida sul reddito di inclusione
Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà.
L'INPS con la circolare n. 57 del 28 marzo 2018, illustra le estensioni
che intervengono sul Reddito di inclusione (REI) per effetto della
legge di bilancio.
La più significativa è il venir meno di tutti i
requisiti familiari, che dal 1° luglio 2018 fa diventare il REI uno
strumento di contrasto alla povertà a tutti gli effetti universale,
basato solo sul soddisfacimento dei requisiti economici.
A tal fine
si ricorda che presso i Comuni sono a disposizione dei cittadini i punti
di accesso al REI, presso i quali è offerta informazione, consulenza e
orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali
e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione
della domanda.
La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) interviene anche in tema di durata e decorrenza della misura.
In
particolare prevede che, se all'atto del riconoscimento del REI il
beneficio economico risulta di ammontare inferiore o pari a 20 euro
mensili, lo stesso sia erogato anticipatamente in un'unica soluzione su
base annua. Nel caso in cui, pur essendo soddisfatti i requisiti per il
diritto alla misura, il beneficio economico connesso al REI risulti di
ammontare pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento la
domanda verrà respinta e il richiedente potrà rinnovarla, in caso di
variazione della condizione economica, senza attendere alcun termine.
Requisiti di residenza e di soggiorno
il richiedente deve essere congiuntamente:
- cittadino dell’Unione (o familiare di un cittadino dell’Unione in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
per familiare di cittadino dell’Unione si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”);
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Circolare n. 57 del 28 marzo 2018 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (GU n.240 del 13-10-2017)
Sabato, 14 Aprile 2018 - lavoro.gov.it