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La Convenzione di Ginevra può privare il rifugiato del beneficio del principio del non respingimento verso un paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate

Comunicato stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea - Con questa sentenza i giudici sottolineano che, benché la Convenzione di Ginevra consenta, l’espulsione e il respingimento di un cittadino straniero titolare o richiedente lo status di rifugiato, poichè condannato per un reato particolarmente grave e risulti una minaccia per la sicurezza, essa tuttavia non prevede la perdita dello status di rifugiato.
In tale contesto la Corte precisa che, fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto.
Infatti, la Carta vieta, in termini categorici, la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, e l’allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.

Sentenza immigrazione europea Sentenza n. C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 del 14 maggio 2019 Corte di Giustizia UE


COMUNICATO STAMPA n. 62/19




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