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Le richieste di protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in vigore del dl sicurezza vanno tutte esaminate alla luce della precedente normativa

Sentenza della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione nella sentenza in argomento, ha sancito che: - "la normativa introdotta con il d.l. 113/2018. convertito con l. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.n.286/98 e dalle disposizioni conseguenziali, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento del permessi di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipostesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito nella l, n. 132/2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".
Nello specifico, adesso le richieste di protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018 dovranno essere esaminate alla luce della precedente normativa, tuttavia il solo dato di essersi socialmente ed economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per concedere il permesso di soggiorno.
Quindi, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tutti i richiedenti asilo che rientrano in questa fattispecie potranno presentare domanda di riesame presso la Commissione Territoriale competente.

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Giovedì, 14 Novembre 2019 - a.p.


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