Le richieste di protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in vigore del dl sicurezza vanno tutte esaminate alla luce della precedente normativa
Sentenza della Corte di Cassazione - La Corte di Cassazione nella sentenza in argomento, ha sancito che: - "la
normativa introdotta con il d.l. 113/2018. convertito con l. n.
132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina
contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs.n.286/98 e dalle
disposizioni conseguenziali, non trova applicazione in relazione alle
domande di riconoscimento del permessi di soggiorno per motivi umanitari
proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova
legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della
normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale
ipostesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base
delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n.
113/2018, convertito nella l, n. 132/2018, comporterà il rilascio del
permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9,
del suddetto decreto legge".
Nello specifico, adesso le
richieste di protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in
vigore del d.l. 113/2018 dovranno essere esaminate alla luce della
precedente normativa, tuttavia il solo dato di essersi socialmente ed
economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per
concedere il permesso di soggiorno.
Quindi, alla luce di quanto
stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tutti i
richiedenti asilo che rientrano in questa fattispecie potranno
presentare domanda di riesame presso la Commissione Territoriale
competente.
Sentenza n. 29460 del 13 novembre 2019 Corte di Cassazione
Sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018 Corte di Cassazione
Sentenza n.4890 del 19 febbraio 2019 Corte di Cassazione
Giovedì, 14 Novembre 2019 - a.p.