Il cittadino extracomunitario può accedere al gratuito patrocinio anche con una dichiarazione sostitutiva
Comunicato stampa del 20 luglio 2021 -
Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, che il
cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al
patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di
produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti
all’estero.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 157/2021, dichiarando illegittimo l’articolo 79, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
L’intervento della Corte nasce da un procedimento nel quale due cittadini di
nazionalità indiana avevano proposto opposizione al provvedimento di diniego
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I due ricorrenti si erano visti
negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto l’Ambasciata e il
Consolato indiano in Italia non avevano dato riscontro alla loro richiesta di
certificare la mancanza di redditi all’estero.
Con la sentenza depositata la Corte ha uniformato, sotto il profilo della
certificazione dei redditi prodotti all’estero, la disciplina sul patrocinio a spese
dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto
richiesto dal principio di autoresponsabilità e a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, quanto all’aspetto citato, alcuna ragione per differenziarli.
Roma, 20 luglio 2021
Comunicato stampa della Corte Costituzionale
Sentenza n. 157 del 20 luglio 2021 Corte Costituzionale
Martedì, 27 Luglio 2021 - cortecostituzionale.it