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Reddito di cittadinanza. Non è discriminatorio riconoscere il diritto solo ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno di lunga durata

Comunicato stampa della Corte Costituzionale -

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte
infondate le questioni sollevate da Tribunale di Bergamo, sulla disciplina del reddito di cittadinanza, che, fra i diversi requisiti necessari per ottenere questa provvidenza, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»

Il giudice di Bergamo contestava l'esclusione dal reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico di lavoro, o di permesso di soggiorno di almeno un anno infatti, l’asserita natura di prestazione essenziale del reddito di cittadinanza – diretto a 
soddisfare bisogni primari della persona umana – comporterebbe l’incostituzionalità di qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri  regolarmente soggiornanti. Il Tribunale lamentava inoltre l’assenza di una ragionevole correlazione tra il  requisito del permesso di lungo periodo e le situazioni di bisogno per le quali la prestazione è prevista.

La Corte ha dichiarato infondate entrambe le censure, non ha rilevato il carattere discriminatorio della misura ritenendo legittima l'esclusione di alcuni cittadini stranieri, considerato che già in Italia esistono altre misure assistenziali a soddisfare bisogni primari dell'individuo.

In questo contesto la Corte ha ricordato che resta compito della Repubblica,
in attuazione dei principi costituzionali, garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale, ma che tuttavia nemmeno il rilievo costituzionale di tale compito legittima la Corte stessa a “convertire” verso questo obiettivo una misura cui il legislatore assegna finalità diverse.



Sentenza n. 19 del 25 gennaio 2022 Corte Costituzionale

Comunicato stampa della Corte Costituzionale



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Giovedì, 27 Gennaio 2022 - cortecostituzionale.it


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