Decreto Flussi 2023-2025: la verifica di indisponibilità presso i CPI
Maggiore informazioni nella nota ANPAL n. 17273 del 20 dicembre 2022 -
Al fine di poter procedere con la domanda di nulla osta per i lavoratori non comunitari, è necessario effettuare la verifica di indisponibilità presso i centri per l'impiego di lavoratori con determinate caratteristiche.
Per verificare tale indisponibilità, i datori di lavoro devono inviare una richiesta di personale ai CPI compilando l'apposito modulo. Questa verifica serve per accertare l'eventuale disponibilità di lavoratori che si intendono richiedere dall’estero non siano già presenti sul territorio nazionale.
In caso di esito negativo, cioè se non sono disponibili lavoratori con le specifiche richieste, si potrà procedere con la domanda di nulla osta nei rispettivi click day:
- Dal 2 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con accordi di cooperazione con l’Italia.
- Dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.
- Dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.
Assicurarsi di rispettare le date indicate dal DPCM del 27 settembre 2023 e di seguire attentamente le istruzioni fornite dal CPI per garantire una corretta procedura.
È importante assicurarsi di seguire tutti i passaggi del processo e rispettare le scadenze stabilite per evitare eventuali ritardi o complicazioni nella procedura di assunzione di lavoratori non comunitari. L'attestazione di indisponibilità rilasciata dal CPI, consente di procedere con la domanda di nulla osta:
- se il CPI non risponde alla richiesta di indisponibilità entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda perché non ha trovato personale adatto;
- se, dopo il colloquio di selezione, il datore di lavoro non ritiene idoneo per l’attività offerta il lavoratore segnalato dal CPI;
- se il lavoratore inviato dal CPI non si presenta al colloquio di selezione, salvo giustificato motivo, dopo almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta, il datore di lavoro può ottenere l'attestazione di indisponibilità per procedere con la domanda di nulla osta.
Il datore di lavoro dovrà comunicare per tempo al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione;
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione;
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
Nota n. 17273 del 20 dicembre 2022 Agenzia Nazionale Politiche Attività del Lavaro
Flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025
Sabato, 11 Novembre 2023 - a.p.