Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni
- Analisi della normativa: aspetti salienti della Legge 91/1992: condizioni e requisiti per i cittadini stranieri
- Iter della pratica e documentazione necessaria
- Il caso specifico: il figlio minorenne
Analisi della normativa
La norma che regolamenta la materia è la legge 5.2.1992 n. 91 (modifiche l. 94/2009) e i relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n. 572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n. 362 del 18 aprile 1994.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n.91 la cittadinanza italiana ha come regola di acquisto lo ius sanguinis, in quanto è considerato cittadino italiano il figlio nato da genitori italiani. Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono. E’ considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
A sensi dell’art. 2 la cittadinanza italiana si acquista per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio e per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano o cittadina italiana mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
I cittadini stranieri interessati sono colo che nati italiani, hanno perduto la cittadinanza italiana e intendono riacquistarla. Inoltre i discendenti di cittadini italiani in linea diretta fino al secondo grado che vogliano riconosciuta la cittadinanza italiana. Infine coloro che desiderano acquistarla (per matrimonio, naturalizzazione, residenza ecc.).
Un caso affrontato dal cd “pacchetto sicurezza” legge 94/2009 è quello relativo all’acquisto della cittadinanza per matrimonio. L’art. 5 secondo la nuova formulazione ex legge 94/2009 prevede “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano o cittadina italiana può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. La cittadinanza può essere negata: per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.” La cittadadinza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
1) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
4) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
6) allo straniero che risiede legalmente (cd. residenza legale) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).
La Legge 94/2009 prevede che alla domanda devono essere allegati tutti i documenti e certificati comprovanti la presenza dei requisiti.
I requisiti fondamentali per richiede la cittadinanza italiana sono:
- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista);
Vi sono dei casi in cui la legge n.91 prevede l’abbreviazione dei termini, rispetto ai 10 anni di presenza in Italia. Questi casi sono tassativi:
- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
Iter della pratica e documenti da produrre
Per ottenere la cittadinanza italiana, in primis verrà esaminato il caso in cui il genitore straniero, in possesso dei requisiti, voglia acquistare la cittadinanza italiana. La domanda va presentata in bollo da euro 14,62 e la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l'istanza. E' necessario il versamenti di euro duecento. Insieme alla domanda è necessario produrre una serie di documenti:
1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato dai competenti organi della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
2. certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dai competenti organi della rappresentanza diplomatica o consolare italiana (documenti sostituibili con autocertificazione solo per i cittadini comunitari);
3. certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione);
4. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da euro 14,62 ) presso il Tribunale di residenza;
5. certificato di stato di famiglia (in bollo da euro 14,62 e documento sostituibile con autocertificazione);
6. fotocopia permesso di soggiorno;
7. copia autenticata del mod. 730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;
8. dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo stato di appartenenza.
In seguito alla presentazione della domanda e dei suoi allegati, l’iter procedurale che seguirà la domanda è il seguente. La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dal ricevimento, corredata dal rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione di cittadinanza italiana che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.
Una volta notificato il decreto, il cittadino straniero si reca presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per fissare un appuntamento per il giuramento dinanzi al Sindaco.
L’Ufficiale dello Stato Civile iscrive nel Registro della cittadinanza il Verbale del Giuramento con l’indicazione specifica del numero del Decreto del Presidente della repubblica e la notifica all’interessato. Di seguito trascrive il decreto stresso. Entrambe verranno letti e sottoscritti dagli interessati e dal Sindaco.
Dal giorno successivo il cittadino straniero diventa cittadino italiano.
L’Ufficiale dello Stato civile comunica all’Ufficiale d’Anagrafe, al Responsabile dell’Ufficio Elettorale del comune di residenza l’acquisto della cittadinanza.
Il caso specifico: il figlio minorenne
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 12/10/1993, n. 572 “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.9” la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Questo della convivenza è l'elemento introdotto dalla legge 91/1992 per sanare il verificarsi di situazioni paradossali. Infatti in forza a quanto previsto dall'art. 5 della legge 123/1983 erano considerati cittadini italiani tutti i figli minorenni di padre o di madre detentori della cittadinanza italiana o che ne venissero in possesso durante la minore età dei figli ( ovunque si trovassero al momento dell'acquisto da parte dei genitori).
Tale stabilità ed effettività può essere provata certamente con l'iscrizione anagrafica.
Il legislatore abbia indicato il termine generico di “ idonea documentazione “ proprio per lasciare spazio ad ogni utile riscontro oggettivo atto a dimostrare la stabilità e continuità del rapporto tra il minore ed il genitore che acquista la cittadinanza italiana.
In caso di acquisto avvenuto in Italia la competenza sarà del Sindaco del Comune di residenza; in caso in cui l'acquisto si sia perfezionato all'estero sarà il Console competente a trasmetterci la relativa attestazione che dovremo trascrivere nei nostri registri di cittadinanza ( art. 110 del Dpr. 396/2000) e annotare sull'atto di nascita del minore che avremo cura di trascrivere nei nostri registri degli atti di nascita.
Di diverso avviso è la giurisprudenza che afferma che il cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. La giurisprudenza ha ritenuto che il criterio della convivenza debba essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione giudiziale o quella consensuale omologata dal tribunale, quando il genitore “continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza”.
Il genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, continua ad esercitare la potestà genitoriale, sebbene secondo mutate concrete modalità di estrinsecazione. Di conseguenza, la persistenza della frequentazione del figlio, in base all’esercizio del diritto di visita sancito dal provvedimento di separazione, integra “i presupposti e gli estremi per l’applicazione della normativa” di cui all’art. 14 della legge n. 91/92, con conseguente diritto del figlio di ottenere l’acquisto della cittadinanza italiana.
Il precedente giurisprudenziale è stato originato dal ricorso presentato da un cittadino straniero, figlio di padre libanese e madre egiziana, separati giudizialmente e che era stato affidato alla madre, con diritto di visita da parte del padre, il quale, successivamente alla separazione, aveva acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione durante la minore età del figlio.
L’art. 2 del D.P.R. 572 del 1993 specifica che il figlio nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell’art. 1 c. 1 lettera b) della legge, qualora l’ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero, eventualmente anche subordinandola a una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore ovvero all’adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi (condizioni formali).
L. 5.2.1992 n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza ( entrata in vigore il 16.08.1992);
D.P.R. 12.10.1993 n. 572 “ Regolamento di esecuzione della legge 5.2.1992 n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza;
D.P.R. 18.4.1994 n. 362 “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana;
L. 14.12.2000 n. 379 “ Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austroungarico e ai loro discendenti.
Trattato di San Germano con l'Austria in data 10.09.1919;
Trattato di Pace di Parigi tra l'Italia e le potenze alleate e associate in data 10.02.1947;
Trattato di Osimo tra l'Italia e la Iugoslavia in data 10.11.1975 ratificato con Legge 14.03.1977 n. 73;
Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanze plurime, Strasburgo in data 06.05.1963, ratificata con legge 4.10.1966 n. 876.
della Dott.ssa Marilisa Bernardis - esperta in materia di immigrazione
30/01/2011