Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri: è sufficiente la dichiarazione di presenza ex art. 1 L. 68/2007?
La questione parte da lontano. Già prima della novella del 2007, ci si chiedeva se - per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
con provenienza dall'estero - fossero rilevanti la causale e/o la durata del permesso di soggiorno.
Mentre l'autorità amministrativa rispondeva negativamente (1), la dottrina era divisa (2). Per parte nostra, sottolineavamo le
perplessità suscitate dalla tesi ministeriale: "al di là della possibilità di ottenere proroghe e rinnovi, …
alcuni specifici motivi di ingresso (turismo, cura e similari) …, congiunti ad una breve autorizzazione a soggiornare in Italia,
contraddicono concettualmente l'abitualità della dimora e concretano una presunzione di temporaneità che certamente può essere vinta
dalla prova contraria, ma non a priori, bensì soltanto dopo un effettivo periodo di dimora stabile e con l'avvallo del rinnovo del permesso
di soggiorno" (3).
A livello operativo, la situazione pareva, comunque, stabilizzata: l'ufficiale d'anagrafe, pur conscio di un dibattito dottrinale per
nulla sopito, non poteva disattendere l'indirizzo ministeriale, (anche) alla luce dell'art. 12 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'art. 54
del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
La situazione si è complicata dopo l'entrata in vigore della l. 28 maggio 2007, n. 68. L'art. 1 della novella stabilisce, infatti, che,
"per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno
stesso sia non superiore a tre mesi" (4). Esonerato dall'obbligo di (chiedere ed) ottenere il permesso di soggiorno, lo straniero che si
trovi nelle condizioni elencate nel citato art. 1 deve dichiarare la sua presenza, alternativamente, entro otto giorni dall'ingresso al
questore [salvo che sia alloggiato in una delle strutture ricettive di cui all'art. 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931,
n. 773, nel qual caso l'autodenuncia (della propria presenza) è soddisfatta dalla dichiarazione contemplata dal comma 3], se proveniente
da Paesi dell'area Schengen (5), al momento dell'ingresso all'autorità di frontiera, che appone l'impronta del timbro uniforme Schengen,
se proveniente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen (6).
Gli ufficiali d'anagrafe si sono immediatamente interrogati sull'idoneità della dichiarazione di presenza, contemplata dalla l. 68/2007 e
disciplinata - documentalmente - dal d.m. (Interno) 26 luglio 2007, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero.
L'autorità amministrativa ritiene che la ricevuta della dichiarazione di presenza, ex art. 1 l. 68/2007, "possa costituire titolo utile
ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis" (7); ne consegue, di riflesso, l'inidoneità per lo straniero tout court (8). Mentre ci trova - ovviamente,
vista la nostra posizione nei confronti dei precedenti interventi amministrativi - consenzienti la tesi estrapolata induttivamente,
lascia perplessi - pur comprendendone l'indubbia opportunità, visto il perdurare dell'impostazione accolta nella circolare del
Ministero dell'Interno 8 aprile 1991, n. K.28.1 (9) - l'apertura nei confronti di coloro che rivendicano il possesso della cittadinanza
italiana iure sansuinis, pur sempre (considerati) cittadini stranieri (dall'impostazione suddetta). Per costoro, a nostro parere,
la soluzione va ricercata in altri ambiti; in particolare riconsiderando la (stessa legittimità della) citata circolare K.28.1,
nella parte in cui reputa straniero il soggetto - "rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana" - che rimpatria con
passaporto straniero.
Come già abbiamo osservato all'indomani dell'intervento amministrativo, "soltanto parzialmente l'assunto ministeriale può essere condiviso,
in quanto solamente qualora l'interessato non dimostri la propria discendenza da avo cittadino può essere accolta la presunzione negativa,
cioè l'accoglimento del soggetto nell'ambito della popolazione residente in qualità di straniero; al contrario, nell'ipotesi in cui il
rimpatriato provi il possesso della cittadinanza italiana da parte dell'avo emigrato all'estero e il rapporto di parentela in linea retta,
la presunzione deve essere, se non capovolta, sicuramente mitigata, poiché, come è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza,
"spetta a chi allega la perdita della cittadinanza italiana darne la prova"…, la quale, pertanto, deve essere fornita non per dimostrare
la conservazione dello status civitatis quanto piuttosto per documentarne la perdita; e tale documentazione non può certo essere costituita
dal mero possesso di passaporto straniero, tanto più se rilasciato da uno Stato il cui ordinamento giuridico si ispiri allo iure soli per
il conferimento della cittadinanza a titolo originario".
NOTE:di Rober Panozzo - autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione e diritto di famiglia
16/06/2008
1)In questa direzione Min. Interno 26 marzo 1991, n. 13 (con riferimento - quanto meno - al permesso di soggiorno per turismo), in PANOZZO, Anagrafe della popolazione, Minerbio, 1998, 308; Istat, Avvertenze e note illustrative alla legge e al regolamento anagrafico, Metodi e Norme, Serie B, 1992, in PANOZZO, Anagrafe della popolazione, Minerbio, 2005, 324; Min. Interno 23 dicembre 2002, n. 28, ibidem, 495; Min. Interno 13 ottobre 2003 (parere), ibidem, 524; Min. Interno 18 febbraio 2004 (parere), ibidem, 557; Min. Interno 31 maggio 2004 (parere), ibidem, 599; Min. Interno 26 luglio 2004 (parere), ibidem, 613; Min. Interno 29 luglio 2004 (parere), ibidem, 617.
2)Nella scia ministeriale, BARTOLI, PARDUCCI, Lavorare in anagrafe, Catania, 2000, 132; CASONI, L'iscrizione anagrafica degli stranieri ed alcune precisazioni in merito alle modifiche introdotte dal Regolamento attuativo del T.U. sull'immigrazione al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 di approvazione del nuovo Regolamento dell'anagrafe della popolazione, in Stato Civ., 2000, 678; MINARDI, Ancora un richiamo agli ufficiali d'anagrafe sul permesso di soggiorno, in Anusca Newsletter, 24 febbraio 2003, n. 5 (in relazione alla correttezza della circolare 23 novembre 2002, n. 28); PARDUCCI, Lo straniero e l'anagrafe, in Atti del corso di aggiornamento E-Dea Form, Montecatini Terme, 25-29 marzo 2003; REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 25 febbraio 2005) (rilevando, però, in alcune tipologie di pds, un indizio dell'insussistenza della dimora abituale); REDAZIONE, in Serv. Dem., 2005, n. 11, 43; REDAZIONE, in Stato Civ., 2006, 138 (ma solo se il pds consente proroghe); MOROZZO DELLA ROCCA, Buone prassi anagrafiche per l'integrazione degli stranieri regolarmente presenti in Italia, in Serv. Dem., 2006, n. 2, 18; PALMIERI, Stranieri e anagrafe. Novità di oggi e di domani, in Serv. dem., 2006, n. 11, 16; PIZZO, Stranieri & anagrafe, una convivenza amministrativa travagliata, in Stato civ., 2007, 352; MINARDI, PALMIERI, La nuova disciplina dei cittadini comunitari, Maggioli, 2007, 173 s.(ma sottolineando che si dovrà tener conto del tipo, della durata e della data di scadenza, ai fini della valutazione della sussistenza della dimora abituale). Contra REDAZIONE, in Serv. Dem., 2001, 1569; SCOLARO, Condizioni di sostanza e di procedimento nell'iscrizione anagrafica delle persone di cittadinanza straniera, in Serv. Dem., 2001, n. 7-8, 1097; MENGHETTI, Problematiche relative agli immigrati dall'Argentina, in Stato Civ., 2002, 888; MERCURIO, in Newsletter Anusca, 11 febbraio 2003, n. 4 (in relazione ai pds per turismo); BIONDANI, Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri - Dall'America Latina…, in Anusca Newsletter, 27 april2005, n. 8; VERCELLI, Le diverse tipologie dei permessi di soggiorno: loro finalità e durata ai fini dell'iscrizione in anagrafe degli stranieri - (Un possibile coordinamento tra le disposizioni vigenti in materia di stranieri e quelle vigenti in materia anagrafica), in Stato Civ., 2004, 276 ss. (in relazione ai pds per turismo, motivi familiari, studio o formazione, cure mediche).
3) Brevi note sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, in Stato civ., 1997, 845.
4)Per la verità la norma era già presente - ancorché non convertita - nel D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. Avvertiva le ricadute sull'iscrizione anagrafica di coloro che rivendicavano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis PARDUCCI, Lettera aperta al Ministro dell'Interno, in www. deaweb.org (20 febbraio 2007). La problematica è analizzata anche da BERTUCCI, Riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di cittadini italiani. Rimediare alla burocrazia, in www. aduc.it (14 maggio 2007).
5)Cfr. art. 1, c. 2, l. 68/2007 e art. 2, c. 1, d.m. (Interno) 26 luglio 2007.
6) Cfr. art. 1, c. 2, della l. 68/2007 e del d.m. (Interno) 26 luglio 2007.
7)Min. Interno 13 giugno 2007, n. 32, in Stato civ., 2007, 604. Analogamente la successiva circolare 28 settembre 2007, n. 52, in Stato civ., 2007, 851, emanata dopo il d.m. (Interno) 26 luglio 2007 (precisando che "il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall'ingresso, ovvero per il minore periodo previsto nel visto". Contra, in sede - riteniamo - di primo commento alla l. 68/2007, REDAZIONE, in Serv. dem., 2007, n. 7-8, 27.
8)Cfr. REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 23 agosto 2007); REDAZIONE, in www. anusca.it (quesito del 27 dicembre 2007); BIONDANI, Iscrizione anagrafica di stranieri discendenti di cittadini italiani - Allargamento dell'area Schengen, in Anusca Newsletter, 15 gennaio 2008, n. 1 (implicitamente).
9)Vedila pubblicata in Serv. dem., 1991, 970.
10)Anomalie della circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 datata 8 aprile 1991, in materia di cittadinanza, in Serv. dem., 1993, 632