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Permessi più facili per i minori stranieri

La circolare dà interpretazioni favorevoli agli stranieri e direttive chiare alle Questure - La circolare 17272/7 del 28 marzo del Ministero dell'Interno, chiarisce che al compimento della maggiore età, i minori stranieri hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore, ed hanno il diritto al rinnovo anche quelli affidati a un tutore.

L'articolo 32, comma 1 del Testo unico sull'immigrazione prevede che al minore straniero residente in Italia titolare di permesso per famiglia, al compimento del 18° anno di età, la Questura rilasci un permesso di soggiorno autonomo (per studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo).

Può accadere che il giovane appena maggiorenne abbia incertezze sul suo futuro di studio o lavoro o, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non ha i requisiti per il rilascio di uno dei permessi di soggiorno.

La Corte di cassazione ha stabilito che, fin quando il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica e un'appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno l'obbligo dimantenerlo. Seguendo questa intepretazione, la circolare stabilisce che gli stranieri che compiono 18 anni, titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, hanno diritto al rinnovo del permesso per la durata di quello del genitore.

L’altra precisazione favorevole dispone che al minore straniero che compie 14 anni, iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dello straniero affidatario, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fmo alla maggiore età, oppure una carta di soggiorno.

Viene precisato inoltre dalla circolare del Viminale che il rilascio del titolo di soggiorno prescinde dal possesso da parte del minore del passaporto o di altro documento equipollente.

L'articolo 32, comma 1 del Testo unico prevede che quando i minori stranieri in affidamento diventano maggiorenni, secondo l'articolo 2 della legge 184/1983, possano ottenere un permesso per motivi di studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo. A seguito dell’orientamento della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al minore straniero sottoposto a provvedimento formale di affidamento o tutela che diventa maggiorenne, deve essere sempre rilasciato un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale.

Vedi la circolare 17272/7 del 28 marzo 2008

Comunicato stampa del Mnistero dell' Interno



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Giovedì, 3 Aprile 2008 - a.p.


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