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Chiarimento sulla data di inizio del rapporto di lavoro

Messaggio dell’INPS - Con messaggio diretto ai propri uffici, l’INPS ha chiarito che l’obbligo dei datori di lavoro di versare i contributi previdenziali nel caso di lavoratori extracomunitari al loro primo ingresso in Italia a seguito dei (FLUSSI), scatta all’assunzione vera e propria e non da quando si sottoscrive il “contratto di soggiorno” presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Quindi, in base all’attuale normativa in materia, il ‘contratto di soggiorno per lavoro non coincide con il vero e proprio “contratto di lavoro”.

Con la proposta di stipula di un contratto di soggiorno, le parti assumono l’impegno a sottoscriverlo nei termini previsti e cioè entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato da parte del SUI.

Quando l’assunzione può avvenire anche oltre i sei mesi:

- indisponibilità del datore di lavoro;
Quando lo straniero arriva in Italia a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, può richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi, allegando un’apposita dichiarazione del responsabile del SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione. Pertanto, ha quindi 6 mesi di tempo per trovare un nuovo datore di lavoro e, dopo aver chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.

- subentro in caso di decesso o cessazione d’azienda.
Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva quella precedente. Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario.

L’Istituto previdenziale conclude che è legittimamente possibile che il contratto di lavoro abbia data successiva al contratto di soggiorno concluso a seguito di primo ingresso in Italia e pertanto l’obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro indicata nello specifico contratto di lavoro.

Leggi il messaggio INPS



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Domenica, 20 Aprile 2008 - a.p.


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