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Circolare del 13 Febbraio 2007

Assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, privi di copertura sanitaria - Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota dell'Ufficio II della scrivente Direzione Generale n. 16725/I.3.b del 22 dicembre 2006, si rappresenta quanto segue.

La posizione nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini romeni e bulgari a seguito del passaggio al regime comunitario è disciplinata dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare coloro che sono già iscritti al Servizio Sanitario Nazionale mantengono il diritto acquisito; coloro che invece regolarizzeranno la loro posizione attraverso la richiesta della carta di soggiorno potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, mentre altri potranno accedere al Servizio Sanitario Nazionale a carico del paese di origine.

Rimangono, tuttavia, sul territorio italiano cittadini provenienti da tali paesi che momentaneamente non sono in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale in Italia o nel paese di origine, che fino al 31 dicembre 2006 hanno usufruito delle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione, attraverso il rilascio del codice regionale STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Le ASL si trovano a rispondere a inderogabili domande di assistenza di questi cittadini e pongono quesiti in merito al comportamento da adottare.

Questa Amministrazione concorda con il Ministero dell'Interno, interessato della problematica, nella proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorchè continuative, per l'anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006, privi momentaneamente, anche per le loro condizioni di salute che impediscono l'esercizio di un'attività lavorativa, di altro titolo per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale. In tale senso si è espresso il Ministero dell'Interno con una nota inoltrata alle Prefetture .

Quanto sopra trova fondamento nell'art. 1, comma 2 del citato Decreto legislativo concernente il Testo Unico sull'immigrazione che assicura l'applicazione delle norme in esso contenute anche ai cittadini comunitari nel caso in cui siano ad essi più favorevoli.

Si ravvisa l'opportunità di acquisire ogni elemento utile a disposizione per consentire, tra l'altro, una quantificazione numerica degli assistibili al fine di concordare, con le altre Amministrazioni coinvolte, una puntuale regolamentazione sulla materia.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. ssa M. Paola Di Martino
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Dott. Donato Greco

Ufficio VI- Assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani e assistenza sanitaria degli stranieri in Italia
Direttore Dott.ssa Stefania Ricci



Martedì, 13 Febbraio 2007