Circolare n. 46 del 23 febbraio 2007 INPS
Legge n.16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali - Circolare numero 46 del 23-2-2007.
Legge n.16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento e Supporto AttivitĂ Connesse al Fenomeno Migratorio
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Legge n.16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali.
SOMMARIO:
Premessa. ModalitĂ del rapporto di lavoro. Trattamento assistenziale e previdenziale
Con la Legge n.16 del 9 gennaio 2006 l'Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione Europea, con effetto dal 1 gennaio 2007.
Da tale data è prevista l'applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi del DPR n.54 del 18 gennaio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati Membri dell'Unione Europea).
Ciò premesso, a completamento ed integrazione dei messaggi n. 1552 del 16 gennaio u.s. e n. 2309 del 25 gennaio u.s., che si intendono interamente recepiti dal presente testo, si forniscono ulteriori elementi inerenti alla sicurezza sociale di rapporti di lavoro e alle modalità di gestione degli aspetti previdenziali ed assistenziali applicabili ai cittadini dei due paesi neo comunitari.
ModalitĂ del rapporto di lavoro
A decorrere dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia per i lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia, che per i lavoratori italiani distaccati in uno dei due Paesi neo - comunitari.
Con riferimento ai lavoratori italiani di imprese italiane distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” (tramite richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per forme assicurative, tipologie ed aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Al di fuori dell’ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987, come già esposto, non trovano più applicazione.
I lavoratori rumeni e bulgari, di imprese di quei paesi, distaccati in Italia, a partire dal 1° gennaio 2007, ove sia attivata la procedura di distacco (con richiesta del modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza ), continuano ad essere assicurati presso quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.
Nell’ipotesi in cui non sia attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.
Si ritiene opportuno precisare che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.
Pertanto, anche in questo caso, ove l’impiego in Italia consegua ad una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno o bulgaro dovrà produrre l’E101.
In tutti gli altri casi, l’obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate (Cfr. circolare n. 122/2003).
Per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro marittimo, è opportuno richiamare in questa sede la nota del 18 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, con cui si precisa chele disposizioni di cui al decreto legislativo n.286/90 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano e che il settore è regolato da normativa speciale (Convenzione internazionale IMO STCW, legge n.30/98 e n.88/001 ecc.). Pertanto, il controllo dell’accesso dei marittimi bulgari e rumeni, come per tutti i lavoratori marittimi, avviene attraverso la verifica da parte delle Autorità Marittime o Consolari dei requisiti d’imbarco (idoneità / inidoneità alla navigazione) e, soprattutto, il possesso dei titoli professionali idonei e necessari per lo svolgimento dell’attività a bordo delle navi battenti bandiera nazionale.
Trattamento assistenziale e previdenziale
Considerato che i cittadini comunitari hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità (assegno di maternità dello Stato ed assegno di maternità del Comune di cui al capo XIII del D.Lgs. 151/2001) alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (si rammenta, in particolare, quella relativa alla necessità di residenza in Italia), si precisa che a tali benefici i cittadini dei citati Paesi possono accedere solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati) verificatisi dopo la data del 1° gennaio 2007.
Per gli eventi di maternità , verificatisi precedentemente al 1° gennaio 2007, per i quali sia prevista apposita domanda da presentare all’INPS (assegno dello Stato) o al Comune (assegno del Comune) il cui termine risulti ancora non scaduto alla suddetta data del 1° gennaio 2007, sarà possibile erogare le relative prestazioni qualora venga perfezionato entro tale termine il requisito del possesso della carta di soggiorno (per cittadini comunitari ), la cui richiesta sia stata presentata prima della scadenza del termine suddetto.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448, beneficio esteso dall’art. 80, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 338 anche ai nuclei familiari di cittadini comunitari residenti in Italia aventi tre figli minori, si precisa che, in occasione dell’entrata nell’Unione Europea dei nuovi due Paesi, i cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° gennaio 2007 qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Si sottolinea inoltre che la richiesta dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1.1.2007/31.12.2007 potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2008, sempre che alla data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il diritto al beneficio.
Per quanto concerne infine il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di assegno sociale (AS) e di invalidità civile (INVCIV) non sono contemplate restrizioni; pertanto, dalla data dell’1.1.2007 i cittadini appartenenti a Romania e Bulgaria possono più agevolmente accedervi, non essendo più necessario il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi del testo unico sull’immigrazione, così come previsto dall’art. 80 co.19 L.388/2000.
I cittadini rumeni e bulgari residenti sul territorio italiano, dunque, per ottenere le provvidenze economiche di AS e INVCIV - se in possesso di tutti gli altri requisiti – dovranno solo produrre la Carta di soggiorno UE concessa in base alle disposizioni contenute nel DPR 54/02.
Il Direttore Generale
Crecco
Venerdì, 23 Febbraio 2007