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Messaggio n. 3726 del 19 settembre 2016 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali: chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


In occasione di un recente incontro tra l’INPS e l’Istituzione di collegamento della Repubblica di Serbia, ZSO, le delegazioni hanno chiarito le corrette modalità di applicazione di alcune disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari e nella "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali", firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata con Legge 885 del 1960 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1961.

Le disposizioni di cui trattasi riguardano, in particolare:

- l’applicazione della totalizzazione multipla (Regolamento n. 859/2003; Regolamento n. 1231/2010);

- l’esercizio del diritto di opzione (articolo 22, commi 1 e 2, della Convenzione italo-jugoslava).

Per quanto riguarda la totalizzazione multipla, è stato evidenziato che nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, come la Repubblica di Serbia e gli altri Paesi della ex-Jugoslavia (Bosnia ed Erzegovina,Cossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea esclusa la Danimarca, trovano applicazione i regolamenti comunitari; non trovano, invece, applicazione né l’Accordo SEE, né l’Accordo tra Svizzera ed UE. In particolare, il Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio già aveva esteso la normativa comunitaria contenuta nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n.574/72 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio della Comunità, allo scopo di concedere loro un insieme di diritti uniformi quanto più possibile analoghi a quelli di cui godono i cittadini dell'Unione (considerando n. 7Reg. CE n.859/2003). Il Regolamento (UE)n. 1231/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglioha esteso la nuova normativa comunitaria contenuta nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ai cittadini dei Paesi terzi che risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro, alle stesse condizioni previste in precedenza dal Regolamento n.859/2003.

In virtù del principio della parità di trattamento sancito da tali regolamenti, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle Convenzioni bilaterali con Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia, sostituite dai regolamenti comunitari, devono ritenersi applicabili anche ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, con riferimento alle pensioni in regime comunitario, è possibile totalizzare i periodi maturati in Italia, i periodi maturati in uno dei suddetti Stati (Spagna, Croazia, Slovenia e Svezia) e, per effetto delle disposizioni in materia di totalizzazione multipla, quelli maturati in uno Stato terzo legato all’Italia e ad uno di tali Stati da una Convenzione bilaterale di sicurezza sociale.

Di conseguenza, nel caso dei residenti nei Paesi della ex-Jugoslavia sopra indicati (Repubblica di Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Cossovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro), non trovano applicazione i regolamenti comunitari e, quindi, le disposizioni in materia di totalizzazione multipla contenute nelle suddette Convenzioni.

Con riferimento alla possibilità di esercitare il diritto di opzione (vedi l’allegata Circolare n. 1501 Prs. del 31 agosto 1970, punti 13 e 14), la corretta procedura di collegamento prevede che l’Istituzione del luogo di residenza sia quella competente a comunicare all’interessato tutti gli elementi necessari per consentirgli di esercitare la scelta in merito. Pertanto, per i residenti in Italia la sede INPS territorialmente competente è tenuta a comunicare all’interessato le informazioni relative ai diritti spettanti sia a carico dell’assicurazione italiana che a carico dell’assicurazione di uno dei Paesi della ex-Jugoslavia, con e senza l’applicazione della Convenzione, applicando quindi, in tale ultimo caso, unicamente la legislazione nazionale di ciascuno Stato. Analogamente, l’Istituzione di collegamento di ciascuno dei Paesi della ex-Jugoslavia sarà tenuta ad effettuare gli adempimenti sopra descritti per i residenti nel relativo Paese.

Inoltre, nel corso dell’incontro con lo ZSO si è ribadita l’importanza di specificare, nelle note e nei formulari, l’identificativo previsto dalle rispettive normative per individuare univocamente gli interessati (codice fiscale per l’Italia, JMBG per la Repubblica di Serbia).

Con l’occasione si è anche chiesto all’Istituzione di collegamento della Repubblica di Serbia di richiamare i propri operatori all’utilizzo dei caratteri dell’alfabeto latino, anziché cirillico, al fine di velocizzare la trattazione delle pratiche di comune interesse.

L’ente serbo ZSO ha fornito anche l’allegato elenco delle persone di contatto, completo di numeri di telefono ed indirizzi di posta elettronica, le quali, in caso di necessità, potranno essere contattate direttamente dagli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.





Lunedì, 19 Settembre 2016