Circolare n. 31404 del 21 luglio 2016 Ministero dell’interno
Necessaria adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in esito al rigetto dell’istanza di protezione internazionale, da parte della competente Commissione territoriale. Chiarimenti operativi -
Oggetto: Necessaria adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in esito al rigetto dell’istanza di protezione internazionale, da parte della competente Commissione territoriale. Chiarimenti operativi.
Allo scopo di superare talune incertezze applicative rilevate anche in occasione della recente visita di Valutazione Schengen dell'Italia nel settore dei Rimpatri e di seguito all'unita circolare prot. n. 5189, diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, il 25 marzo 2016, con la quale, peraltro, è stata rilevata l’attuale disciplina sui tempi di accoglienza (1), si ritiene necessario porre in evidenza alle SSLL le disposizioni nazionali vigenti, allo scopo di standardizzare le prassi operative che dovranno essere promosse da codeste Questure.
In particolare, in occasione della predetta visita di Valutazione è stata richiamata l’attenzione delle Autorità italiane, affinché, al termine delle misure di accoglienza, accese al momento della manifestata volontà di richiedere la protezione internazionale, valutato il singolo caso, sia adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 115/CE, così come recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 13, comma 2, del TUI.
Ferme restando, quindi, la vigente disciplina sui tempi di accoglienza e le specifiche direttive diramate sull’argomento dal citato Dipartimento, occorre rammentare che l’accoglienza deve essere assicurata fino alla decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso davanti alle autorità giudiziarie (15 giorni o 30 giorni, in base alle previsioni dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs n. 150/2011, come modificato dal D.Lgs n. 142/2015). In caso di ricorso, se il ricorrente è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale, l'accoglienza deve essere prestata fino alla decisione del tribunale.
In forza di ciò e coerentemente con le previsioni di carattere generale, le SSLL, di seguito al rigetto dell’istanza di protezione internazionale e decorso il termine per la proposizione del ricorso davanti all’autorità giudiziaria (15 giorni o 30 giorni (2) ) senza che l’interessato l’abbia adita, avranno cura di procedere, sempre, alla revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo (3), motivata dall’assenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, da cui conseguirà la cessazione delle misure di accoglienza. Per tale ragione, della revoca del permesso di soggiorno dovrà esserne data sempre notizia al competente Prefetto.
Per i casi in specie non si potrà far ricorso all’adozione di un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, previsto dalle norme di carattere generale, all'articolo 12 (4), commi 1 e 2, del novellato DPR 31 Agosto 1999, n. 394, in quanto:
- il destinatario rientra nelle ipotesi di applicazione del respingimento, previsto dall'articolo 10, del TUI, poiché, generalmente, è temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso; o il destinatario è privo dei requisiti richiesti, necessariamente, per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (5);
- il comma 1, del richiamato articolo 12, esclude esplicitamente l'applicazione nelle ipotesi in cui debba disporsi il respingimento o l'espulsione del destinatario.
Laddove, invece, il ricorso sia presentato dal richiedente la protezione internazionale e la specifica ipotesi non preveda la sospensione ex lege del provvedimento impugnato, le SSLL, dovranno aver cura di verificare, preliminarmente all’adozione della revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo se la sospensiva sia stata richiesta dall’interessato; difatti, solo laddove essa non sia stata richiesta oppure sia stata richiesta ma non sia stata concessa, le SSLL dovranno procedere all’emissione del citato provvedimento di revoca.
In considerazione di quanto affermato, le SSLL, di seguito all’adozione ed alla notifica all’interessato del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per richiesta asilo, valutato il singolo caso, dovranno aver cura di proporre al Prefetto l’espulsione dal territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del TUI.
Il menzionato dispositivo, infatti, esplicitamente, prevede l’applicazione dell'espulsione “quando lo straniero...si è trattenuto nel territorio dello Stato...ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato...
Richiamando, pertanto, le direttive diramate in materia di rimpatrio ed in particolare quelle contenute nella circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore, (ALL. A), e nella circolare n. 400/A/2013/10.2.5. prot. 26419, del 12 agosto 2013 (6) (ALL. B), le SSLL vorranno far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero, da una attenta valutazione della sua situazione personale (7), rilevabile nel corso della rituale intervista e documentabile, da parte dei preposti Uffici, mediante la compilazione dell’apposito “foglio notizie” in uso dal 29 giugno 2011, che dovrà riportare sempre la firma dell’interessato, nell’apposito campo “firma del dichiarante” (8).
Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SSLL per l'urgente attuazione e si raccomanda la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato, restando a disposizione per qualunque chiarimento sia ritenuto di utilità.
(Pinto)
Note:
1) Cfr., con circolare prot. n. 5189, diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, il 25 marzo 2016, ove, al 5° capoverso, è chiarito: “...Si richiama al riguardo l'attuale disciplina sui tempi di permanenza che prevede che l'accoglienza debba essere assicurata fino alla decisione detta Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso davanti alle autorità giudiziarie (15 giorni o 30 giorni, in base alle previsioni dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs n. 150/2011, come modificato dal D.Lgs n. 142/2015). In caso di ricorso, se il ricorrente è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale, l'accoglienza deve essere prestata fino alla decisione del tribunale. ”
2) Cfr. con l'articolo 19, comma 3, del D.Lgs n. 150/2011, come modificato dall’articolo 27, del D.Lgs n. 142/2015.
3) Il permesso di soggiorno per richiesta asilo è concesso ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 142/2015.
4) Articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, noto come “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico dette disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo l, comma 6. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
5) Cfr. con gli articoli 4 e 5, comma 5, del TUI.
6) Cfr. con circolare n. 40U/A/2013/10.2.5, prot. 26419, del 12 agosto 2013, recante “
Norme e procedure correlate alle attività di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Chiarimenti operativi”.
7) Al riguardo, l’articolo 13, comma 2, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che / 'espulsione è disposta dal Prefetto caso per caso.
8) Il modello “foglio notizie” è accluso alla direttiva n, 400/A/2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore (All. A)
Giovedì, 21 Luglio 2016