Circolare attuativa n. K.60.1 del 22 maggio 2006 Ministero dell' Interno Dipartimento per le Liberta' Civili e l' Immigrazione
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti - Circolare Attuativa - Nota N. prot. N. K.60.1 del 22/05/2006 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione) - della Legge n.124 dell'8 Marzo 2006, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti"
Si ricorda che in data 29 marzo 2006 e' entrata in vigore la nuova Legge in materia di cittadinanza, n. 124 dell’08/03/2006, la cui applicazione prevede la presentazione di una documentata istanza da parte dei soggetti interessati a vedersi riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana.
In data 22 maggio 2006 il Ministero dell'Interno, con propria Nota n. K.60.1, ha ufficialmente emanato le direttive applicative della Legge 124/2006, delle quali si provvede a riportare qui di seguito il testo completo.
Questa Ambasciata ritiene utile evidenziare che per la prima volta, in materia di cittadinanza, per il riconoscimento del diritto e' stata prevista la necessità della conoscenza della lingua italiana.
Per informazioni e chiarimenti circa le modalita’ di presentazione delle domande si prega di contattare la Cancelleria Consolare di questa Ambasciata al numero di telefono 01-4846386 - interno 121.
Testo della Circolare Attuativa “Oggetto: Legge 8 marzo 2006 n. 124, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti".
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.3.2006 e' stata pubblicata la legge 8 Marzo 2006, n° 124, recante modifiche alla legge 5.2.1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia nonche' ai loro discendenti.
La normativa in esame, che ha introdotto gli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992 n.91, contempla il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per i soggetti, ex cittadini italiani, gia' destinatari del diritto di opzione previsto dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947 tra l'Italia e le Nazioni associate e alleate nonche' per i soggetti ex cittadini italiani che, gia' destinatari del diritto loro riconosciuto dal Trattato di Osimo del 10.11.1975 di trasferire la loro residenza dalla zona B alla zona A (territorio italiano), non si sono avvalsi di
dette facolta', perdendo in tal modo la cittadinanza italiana.
Analogo diritto e' riconosciuto ai figli e discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, purche' di lingua e cultura italiana.
Pertanto, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si e' convenuto quanto segue.
Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana e' esercitato attraverso la presentazione di apposita istanza all'Autorita' comunale competente per territorio ovvero alla competente Autorita' Consolare italiana, nel caso di residenza all'estero dell'interessato.
I soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett.a) della legge n. 91/92, allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
3) certificato di attuale residenza;
4) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
5) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
6) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunita' di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
7) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche,ecc.).
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1, lett.b), allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6-7;
b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunita' di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
I soggetti, destinatari delle disposizioni di cui all'art.3 del Trattato di Osimo, gia' residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1 lett.a), allegheranno all'istanza di riconoscimento la seguente documentazione:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
3) certificato di residenza attuale;
4) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 ( data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
5) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunita' di italiani presenti sul territorio estero di
residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
6) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato
art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo, allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett.b), i seguenti documenti:
a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti 4-5-6;
b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunita' di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
Come gia' previsto dalla Circolare k.60.1, datata 28.9.1993, in relazione all'applicazione degli artt. 13 e 17 della legge 5 febbraio 1992 n.91, l'accertamento dei requisiti sopraindicati sara' effettuato da una apposita Commissione Interministeriale, istituita presso questo Dicastero e composta anche da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.
L'Ufficiale dello Stato Civile ovvero l'Autorita' diplomatico-consolare, competente a ricevere l'istanza, presentata
ai sensi dell'art. 17-ter della novellata legge n. 91/92, dopo aver provveduto all'iscrizione della medesima negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmettera' copia a questo Ministero, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, al fine di consentire alla Commissione Interministeriale di operare l'accertamento dei
requisiti sopra richiamati.
L'Autorita' Comunale o l'Autorita' Diplomatico-consolare che ha ricevuto la documentata istanza ne verifichera' la completezza e regolarita', fornendo un proprio motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo all'interessato, dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della cittadinanza italiana, con
particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della cultura italiana.
La regolarita' della certificazione sara' verificata anche sotto il profilo della conformita' alle norme in materia di legalizzazione.
Per le istanze presentate in Italia, l'Ufficiale di stato civile, ricevuta la comunicazione ministeriale, ne fara' annotazione in calce all'atto di nascita dell'interessato dopo averlo trascritto.
Per le istanze presentate all'estero, l'Autorita' diplomatico-consolare trasmettera' copia delle medesime,
unitamente alla comunicazione dell'esito dell'accertamento ministeriale, all'Ufficiale dello stato civile del Comune italiano, individuato ai sensi dell'art.26, 1°comma, 2°periodo del D.P.R. n.396/2000, che provvedera' alla relativa annotazione sull'atto di nascita degli interessati ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana, in caso di accertamento positivo da parte della Commissione Interministeriale, decorre dal giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza.
Lunedì, 22 Maggio 2006