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Circolare n. 39 del 27 febbraio 2018 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione centrale organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

OGGETTO: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge  di  Bilancio  2017, legge 11 dicembre
2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016.

SOMMARIO: Premessa.  1. Requisiti generali della “futura madre”. 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione. 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo.

L’art.  1,  comma  353  della  legge  di  Bilancio  per  il  2017  prevede  che:  “
A  decorrere  dal  1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.  Il  premio,  che  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  complessivo  di  cui  all'articolo  8 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  è  corrisposto  dall'INPS  in  unica  soluzione,  su  domanda  della  futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
Si  specifica  che  l'onere  derivante  dall'erogazione  dell'indennità  di  cui  al  comma  353  citato  è posto a carico dello Stato.
Ai  fini  dell’attuazione  della  predetta  disposizione,  sulla  base  delle  indicazioni  comunicate  dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  si  fornisce  con  la  presente  circolare  la  disciplina di dettaglio di questa nuova misura.

1.   Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti  attualmente  presi  in  considerazione  per  l’assegno  di  natalità  di  cui  alla  legge  di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
residenza in Italia;
cittadinanza  italiana  o  comunitaria;  le  cittadine  non  comunitarie  in  possesso  dello  status di  rifugiato  politico  e  protezione  sussidiaria  sono  equiparate  alle  cittadine  italiane  per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo  di  cui  all’articolo  9  del  Decreto  Legislativo  n.  286/1998  oppure  di  una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo  n.  30/2007,  come  da  indicazioni  ministeriali  relative  all’estensione  della disciplina  prevista  in  materia  di  assegno  di  natalità  alla  misura  in  argomento  (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2.   Maturazione del premio alla nascita o all’adozione Il  beneficio  di  800  euro  può  essere  concesso  esclusivamente  per  uno  dei  seguenti  eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
adozione   del   minore,   nazionale   o   internazionale,   disposta   con   sentenza   divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della  legge  184/1983  o  affidamento  preadottivo  internazionale  ai  sensi  dell’art.  34  della legge 184/1983.
Il  beneficio  è  concesso  in  un’unica  soluzione,  per  evento  (gravidanza  o  parto,  adozione  o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

3.   Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese  di gravidanza e va corredata della certificazione  sanitaria  rilasciata  dal  medico  specialista  del  Servizio  sanitario  nazionale,
attestante la data presunta del parto.
Se  la  domanda  del  premio  è  presentata  in  relazione  al  parto,  la  madre  dovrà  autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In  caso  di adozione/o affidamento preadottivo si  richiamano  le  istruzioni  contenute  nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare - se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento  giudiziario  (sentenza  definitiva  di  adozione  o  provvedimento  di  affidamento preadottivo  ex  art.  22,  comma  6,  della  legge  184/1983),  abbreviando  così  i  tempi  di definizione  della  domanda  -  è  necessario  che  nella  domanda  siano  riportati  gli  elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Inoltre,  se  la  domanda  è  presentata  dalla  cittadina  non  comunitaria  -  se  la  richiedente  non allega  alla  domanda  copia  di  uno  dei  titoli  di  soggiorno  utili  per  accedere  al  premio  di  cui trattasi,  specificati  al  precedente  punto  1–  è  necessario  indicare  nella  domanda  gli  elementi identificativi  che  consentano  la  verifica  del  titolo  di  soggiorno  (tipologia  del  titolo,  numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).
Le  verifiche  dei  titoli  di  soggiorno  sono  effettuate  dall’INPS  mediante  accesso  alle  banche  dati rese  disponibili  dal  Ministero  degli  Interni  e  da  altre  Amministrazioni.  All’esito  di  tali  verifiche,
la  sede  INPS  territorialmente  competente  potrà  richiedere  l’esibizione  del  titolo  di  soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
Premesso  quanto  sopra,  con  successivo  messaggio  saranno  fornite  le  specifiche  istruzioni  per le modalità di presentazione delle domande telematiche.
Sarà  cura  dell’Istituto  divulgare,  nei  tempi  più  rapidi  possibili  e  nel  modo  più  ampio,  anche attraverso il proprio sito internet, le istruzioni per la presentazione delle domande e le relative modalità, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.
Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti.

Il Direttore Generale Vicario
Damato



Martedì, 27 Febbraio 2018