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Circolare n. 35 del 7 Febbraio 2007 INPS

Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di Bulgaria e la Romania. - Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attivit delle. Convenzioni Internazionali. Roma, 7 Febbraio 2007 Circolare n. 35 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di Bulgaria e la Romania. SOMMARIO: Premessa. 1. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato. 2. Legislazione applicabile. 3. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato. 4. Norme in materia di libera circolazione dei lavoratori. 5. Legislazione pensionistica bulgara e rumena. 6. Autorit e Istituzioni competenti. 7. Formulari. 8. Poli per la trattazione delle domande di pensione dei residenti in Romania ed in Bulgaria. PREMESSA Lo Stato italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 18 – ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale, dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 157 del 21 giugno 2005, è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in quanto, a norma dell’articolo 4 del Trattato medesimo ratificato dalle Alte Parti contraenti, il Consiglio non ha ritenuto di dover adottare una decisione che prorogasse al 1° gennaio 2008 l’ingresso dei due Stati suindicati. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Trattato, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell’Unione europea e Parti del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. L’articolo 1, punto 3, stabilisce, inoltre, che le condizioni e le modalit di ammissione all’Unione europea sono contenute nel protocollo unito al Trattato, le cui disposizioni costituiscono parte integrante dello stesso. In particolare, l’articolo 2 dell’Atto di adesione prevede che le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano a tali Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dall’Atto stesso. In relazione al Trattato di adesione, con regolamento (CE) n. 1791 del 20 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, sono stati apportati adattamenti ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. 1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO L’articolo 6 del protocollo al Trattato, relativo alle condizioni e modalit d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, stabilisce che tali Stati applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri prima dell’adesione, ad eccezione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera e dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Le misure transitorie elencate negli allegati VI (Bulgaria) e VII (Romania) del summenzionato protocollo si applicano alla Bulgaria ed alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati (articolo 20 del protocollo). Dall’esame degli atti suindicati risulta che il regolamento CEE n. 1408/71, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE n. 574/72, con le relative modifiche ed aggiornamenti, sono applicabili tra i 25 Stati membri dell’Unione europea e i due nuovi Stati comunitari. Pertanto, fatte salve le disposizioni evidenziate ai successivi punti nn. 2, 3 e 4, tutte le disposizioni emanate da questo Istituto concernenti il regolamento CEE n. 1408/71, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE n. 574/72, applicabili nei confronti dei 25 Stati facenti parte dell’Unione europea alla data del 31 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono applicabili anche nei confronti della Repubblica di Bulgaria e della Romania (messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004 e circolare n. 39 dell’ 8 marzo 2006). Si evidenzia che, per quanto concerne le prestazioni per disoccupazione da erogare in base a quanto previsto dall’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, occorre tenere presente quanto indicato al successivo punto 4 in materia di libero accesso al mercato del lavoro. Si ritiene utile precisare, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, non si applica ai lavoratori italiani che prestano lavoro in Romania o in Bulgaria la legge n. 398/1987, che disciplina l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia. Inoltre non è possibile riscattare i periodi di lavoro svolti in Romania ed in Bulgaria, analogamente a quanto gi previsto per i periodi di lavoro svolti negli Stati convenzionati o negli Stati membri dell’Unione europea, in base all’articolo 51, comma 2, della legge n.153/1969. Si precisa, altresì, che, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 94, paragrafo 3, e dall’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1408/71, in materia di eventi pregressi, anche con riferimento alla Bulgaria ed alla Romania vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione comunitaria, pure se tale diritto si riferisce ad eventi verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2007. Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° gennaio 2007. 2. LEGISLAZIONE APPLICABILE A decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le disposizioni del Titolo II del regolamento CEE n. 1408/71 - dall’articolo 13 all’articolo 17bis - concernenti la determinazione della legislazione applicabile, nonché le disposizioni del regolamento CEE n. 574/72, trovano applicazione tra i 25 Stati dell’Unione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Romania. Analogamente alle altre disposizioni in materia di determinazione della legislazione applicabile, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 77/05 (v. msg. n. 4547 dell’8 febbraio 2005 e circolare n. 138 del 28 novembre 2006) risultano applicabili ai rapporti tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania. La competenza alla determinazione della legislazione applicabile, nei casi previsti dall’articolo 17 del regolamento CEE n. 1408/71, spetta alla Direzione Regionale Molise per la Bulgaria ed alla Direzione Regionale Umbria per la Romania. Secondo quanto comunicato, da ultimo, con circolare n. 39/2006, punto n. 1, i lavoratori che svolgono la propria attivit in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione di un unico Stato. Tuttavia l’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), prevede che coloro che esercitano simultaneamente un’attivit autonoma in uno Stato membro ed un’attivit subordinata in un altro Stato membro sono soggetti, eccezionalmente, alla legislazione degli Stati in cui lavorano. Le eccezioni sono indicate nell’allegato VII del regolamento CEE n. 1408/71 (vedi allegato n. 1 della circolare n. 39/2006). L’allegato VII del regolamento CEE n. 1408/71, così come modificato dal suindicato regolamento (CE) n. 1791/06, prevede, tra l’altro, che: - i lavoratori che svolgono attivit autonoma in Bulgaria ed attivit subordinata in un altro Stato membro - i lavoratori che svolgono attivit autonoma in Romania ed attivit subordinata in un altro Stato membro sono assoggettati simultaneamente alla legislazione dei due Stati. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, come appresso specificato, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri telefonici e di fax delle Autorit competenti per la Romania e la Bulgaria, che trattano le pratiche in questione. Istituto che si occupa della determinazione della legislazione applicabile, dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102 ): Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale (Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale) Bucuresti, Str. Latina nr. 8, Sector 2, Romania tel.: (+4021) 317 16 60 fax: (+4021) 316 91 12 e-mail: cnpas@cnpas.org Persona da contattare: Maria Luiza FLORESCU e-mail: Luiza.florescu@cnpas.org Istituto che si occupa della determinazione della legislazione applicabile dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102): National Social Security Institute Directorate for European Integration and International Treaties 62-64 "Alexander Stambiliiski" bld, Sofia 1303, Bulgaria www.noi.bg Contatti: tel. +359/2/926 16 00; fax +359/2/ 926 14 40 e-mail: maria.kasarova@nssi.bg georgi.jeliaskov@nssi.bg 3. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE NON ANCORA APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO 3.1 Accordo tra la Comunit europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002. Dall'esame dell'art. 6, punto 4, del suindicato protocollo risulta che i due nuovi Stati applicano le disposizioni degli accordi o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione europea e dagli attuali Stati membri prima dell’adesione, ad eccezione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera (vedi circolare n. 118 del 25 giugno 2002). Pertanto, le disposizioni dell'accordo tra la Comunit europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera non possono essere applicate nei confronti della Bulgaria e della Romania. La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere applicabile tra la Confederazione svizzera ed i 25 Stati membri dell’Unione europea al 31 dicembre 2006 (circolare n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo presente, ovviamente, le decisioni adottate dal Comitato misto Svizzera-CE. 3.2 Accordo sullo Spazio economico europeo applicabile nei confronti dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein. L’articolo 6, punto 6, del protocollo prevede che la Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Pertanto, anche le disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai rapporti con la Bulgaria e la Romania. La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere applicabile tra i 25 Stati dell’Unione europea al 31 dicembre 2006, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (circolare n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo presente, ovviamente, le decisioni adottate dal Comitato misto SEE. 4. NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI Nel richiamare le informazioni, in materia di libera circolazione, fornite con il messaggio n. 1552 del 16 gennaio 2007, si fa presente che le Sedi dell’Istituto possono erogare, a partire dal 1° gennaio 2007, l’indennit di disoccupazione ai sensi dell’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, verificate le condizioni richieste, ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia - a cui le Istituzioni del Paese di provenienza abbiano rilasciato il formulario E 303 - solamente se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro (lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato). 5. LEGISLAZIONE PENSIONISTICA BULGARA E RUMENA Si trasmette (vedi allegato n. 1) una sintesi - elaborata sulla base della pubblicazione dell’AISS (International Social Security Association) edita nel settembre 2006 - delle prestazioni pensionistiche previste dai regimi assicurativi bulgaro e rumeno, integrata dalle informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere. Si evidenzia, inoltre, che il regolamento (CE) n. 1791/06 ha inserito nell’allegato II bis del regolamento CEE n. 1408/71, tra le prestazioni speciali a carattere non contributivo, la “pensione sociale di vecchiaia”, per la Bulgaria, e “l’indennit mensile per persone con disabilit ”, per la Romania. Pertanto, tali prestazioni non spettano alle persone, soggette alla regolamentazione comunitaria, residenti sul territorio di uno Stato comunitario diverso rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Romania. 6. AUTORITÀ E ISTITUZIONI COMPETENTI Gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 10 del regolamento CEE n. 574/72 sono stati integrati dal regolamento (CE) n. 1791/06 con le indicazioni delle Autorit , Istituzioni e Organismi di collegamento dei due nuovi Stati membri. Le Istituzioni competenti per le pensioni sono state acquisite nell'archivio C.I. 81 "Istituzioni estere", accessibile dalla Stazione di lavoro per le Convenzioni Internazionali. 7. FORMULARI La modulistica comunitaria è in corso di revisione per i dovuti adattamenti relativi all’adesione all’Unione europea della Bulgaria e della Romania. Nel frattempo dovranno essere utilizzati i formulari comunitari attualmente in uso. 8. POLI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE DEI RESIDENTI IN ROMANIA ED IN BULGARIA Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in Romania è stato individuato come Polo competente, in accordo con il Direttore Regionale dell’Umbria, la Direzione Provinciale di Terni. La Direzione Provinciale di Terni (viale della Stazione n. 5, 05100 Terni) ha attivato il numero telefonico 0744.485205 dedicato alle informazioni all’utenza in materia pensionistica con riferimento alla Romania. Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in Bulgaria è stato individuato come Polo competente, in accordo con il Direttore Regionale del Molise, la Direzione Provinciale di Isernia. Resta ferma la competenza delle Sedi territoriali alla trattazione delle domande di pensione dei residenti in Italia. Il Direttore Generale Crecco Allegato n.1 Dalla pubblicazione “Social Security Programs: Throughout the World Europe, 2006” edita dall’AISS, integrata dalle informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere. LEGISLAZIONE BULGARA IN MATERIA PENSIONISTICA Regimi assicurativi: regime previdenziale statale, regime di contribuzione individuale obbligatoria e regime previdenziale di assistenza sociale. Nel gennaio 2002 è stato attuato un nuovo regime di sicurezza sociale consistente in un primo pilastro unito ad un secondo pilastro basato sulla contribuzione individuale. La copertura in base al primo pilastro è universale. Il regime di contribuzione obbligatoria individuale riguarda tutti i lavoratori dipendenti nati dopo il 31 dicembre 1959. 1. Copertura assicurativa Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dello spettacolo, artigiani e coloni. Non è prevista contribuzione volontaria. Non sono previsti regimi speciali per nessuna categoria di lavoratori dipendenti nell’ambito del primo pilastro. 2. Pensione di vecchiaia A carico del regime previdenziale statale: l’et normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne. L’et dell’assicurato sommata alla durata del periodo di copertura contributiva deve dare un punteggio di almeno 100 punti, per gli uomini, e 92 punti, per le donne (agli assicurati viene attribuito un punto per ogni anno di et ed un punto per ogni anno di copertura contributiva). L’et pensionabile per le donne aumenta gradualmente di 6 mesi all’anno fino a raggiungere i 60 anni nel 2009, secondo la seguente tabella comunicata dall’Ente bulgaro: D O N N E decorrenza et pensionabile 01.2007 59 01.2008 59A 6M 01.2009 60 Se l’assicurato ha un numero insufficiente di punti, è possibile erogare una pensione tenendo conto di 15 anni di copertura contributiva (che comprenda 12 anni di lavoro effettivo) al raggiungimento del 65° anno di et (per uomini e donne). La pensione può essere posticipata e non è previsto un termine massimo per il posticipo. Non è prevista alcuna forma di pensionamento anticipato. La pensione si calcola sulla base dell’1% dell’imponibile per ciascun anno di copertura contributiva. Il reddito imponibile utile ai fini del calcolo della prestazione è ridotto proporzionalmente in caso di copertura parziale. La pensione minima di vecchiaia per i pensionati che abbiano il numero di punti richiesti all’et pensionabile prevista è di 85 leva (luglio 2006); altrimenti è di 66,15 leva. La retribuzione pensionabile minima mensile è di 180 leva. La retribuzione pensionabile massima mensile è di 1400 leva. Le prestazioni sono erogabili all’estero. Gli importi di pensione vengono adeguati annualmente dal governo. A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: l’et normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne. Il pensionamento anticipato è previsto in base all’occupazione dell’assicurato. Le prestazioni sono erogate sotto forma di pensione e si basano sul capitale accumulato nel fondo e sulle aspettative di vita. La pensione sociale di vecchiaia (su base reddituale) è riconosciuta al compimento del 70° anno. Il limite di reddito per avere diritto alla pensione sociale è l’ammontare del trattamento minimo garantito (55 leva) per ciascun componente del nucleo familiare nei 12 mesi precedenti. 3. Pensione di inabilit A carico del regime previdenziale statale: ai fini del riconoscimento della pensione di inabilit in presenza di infermit generica, non è previsto un requisito di contribuzione minima in caso di persona di et inferiore ai 20 anni o in caso di cecit . È previsto il requisito di un anno di contribuzione per persone di et compresa tra i 25 ed i 29 anni, 3 anni, per persone di 30 anni, oppure 5 anni, per gli ultra trentenni. La pensione si basa sul numero di anni di contributi, sul reddito imponibile, sull’et dell’assicurato, se non ha raggiunto l’et pensionabile, e sul grado accertato di perdita della capacit lavorativa. La pensione di inabilit minima in caso di infermit generica varia dal 50% al 140% della pensione sociale (da 31.50 leva a 88.20 leva mensili). Da luglio 2006 la pensione di inabilit minima è calcolata in percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia. Le prestazioni sono erogabili all’estero. Per la pensione di inabilit concessa in seguito ad incidente sul lavoro o malattia professionale non è previsto alcun periodo contributivo minimo. Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della Salute hanno la responsabilit di stabilire il grado di perdita della capacit lavorativa. A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: non sono previste prestazioni di questa natura a carico di tale regime. Pensione sociale di inabilit (su base reddituale): spetta dal 16° anno di et con una perdita della capacit lavorativa accertata superiore al 71%. La pensione viene calcolata in percentuale rispetto alla pensione sociale, in base al grado di perdita della capacit lavorativa: il 120% della pensione sociale (75,60 leva) viene erogato per una perdita della capacit lavorativa superiore al 90%; il 110% della pensione sociale (69,30 leva) viene erogato per una perdita della capacit lavorativa dal 71% al 90%. Da luglio 2006 la pensione sociale minima di inabilit è calcolata su base percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia. Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della Salute hanno la responsabilit di stabilire il grado di perdita della capacit lavorativa. 4. Pensione di reversibilit A carico del regime previdenziale statale: spetta ai figli fino al 18° anno di et (26 anni in caso di studenti o militari, nessun limite per i disabili), al coniuge superstite che entro 5 anni raggiunga l’et pensionabile (salvo che si tratti di un/una disabile) e ai genitori che abbiano superato l’et prevista per il pensionamento e non abbiano maturato un proprio diritto a pensione. I genitori di assicurati che siano morti mentre prestavano servizio militare hanno diritto alla reversibilit indipendentemente dal requisito dell’et . Le prestazioni sono erogabili all’estero. Il 50% della pensione del dante causa spetta al familiare superstite; il 75% a due familiari superstiti; il 100% a tre o più familiari superstiti. La pensione è divisa in eguale misura tra tutti i superstiti aventi diritto. Agli orfani di entrambi i genitori spetta la somma delle pensioni dei genitori deceduti. Integrazione ai superstiti: spetta, a determinate condizioni, il 20% della pensione del dante causa. La pensione minima per ciascun superstite è il 90% della pensione sociale mensile, che è di 56.70 leva. Da luglio 2006 la pensione di reversibilit minima è calcolata su base percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia. La pensione sociale è di 63 leva mensili. A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: non è prevista alcuna prestazione a carico di tale regime. LEGISLAZIONE RUMENA IN MATERIA PENSIONISTICA A seguito della riforma previdenziale del 2000, la Romania ha programmato di introdurre nel 2007 il secondo pilastro della contribuzione individuale. La contribuzione individuale sar obbligatoria per i lavoratori di et inferiore a 35 anni e volontaria per tutti gli altri lavoratori di et inferiore a 45 anni. 1. Copertura assicurativa Lavoratori dipendenti con contratti di lavoro individuale; dipendenti pubblici; magistrati; personale diplomatico; determinate categorie di funzionari nell’ambito delle autorit esecutiva, legislativa e giudiziaria; membri di cooperative artigiane; beneficiari di trattamento di disoccupazione; tutti i lavoratori (tranne i coloni) con una retribuzione annuale di importo pari ad almeno tre volte quello della retribuzione media nazionale (3,231 nuovi lei). Copertura contributiva, su base volontaria, estesa ai coloni, senza la contribuzione obbligatoria. Il regime assicurativo generale è basato sulla settimana di cinque giorni. Regimi speciali per avvocati ed altri professionisti, per i militari e per il clero. 2. Pensione di vecchiaia Requisiti assicurativi ed anagrafici: l’et normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni con un requisito assicurativo minimo di 11 anni di contribuzione, per gli uomini, e di 57 anni e 9 mesi con un requisito assicurativo minimo di 10 anni e 9 mesi di contribuzione, per le donne. È previsto gradualmente un innalzamento dell’et pensionabile a 60 anni entro il dicembre 2014, per le donne, ed a 65 anni entro gennaio 2015, per gli uomini, secondo la seguente tabella comunicata dall’Ente rumeno: UOMINI DONNE DECORRENZA ETÀ PENSIONABILE DECORRENZA ETÀ PENSIONABILE 12.2006 – 03.2007 63 12.2006 – 03.2007 58 04.2007 – 07.2007 63.1 04.2007 – 07.2007 58.1 08.2007 – 11.2007 63.2 08.2007 – 11.2007 58.2 12.2007 – 03.2008 63.3 12.2007 – 03.2008 58.3 04.2008 – 07.2008 63.4 04.2008 – 07.2008 58.4 08.2008 – 11.2008 63.5 08.2008 – 11.2008 58.5 12.2008 – 03.2009 63.6 12.2008 – 03.2009 58.6 04.2009 – 07.2009 63.7 04.2009 – 07.2009 58.7 08.2009 – 11.2009 63.8 08.2009 – 11.2009 58.8 12.2009 – 03.2010 63.9 12.2009 – 03.2010 58.9 04.2010 – 07.2010 63.10 04.2010 – 07.2010 58.10 08.2010 – 11.2010 63.11 08.2010 – 11.2010 58.11 12.2010 – 03.2011 64 12.2010 – 03.2011 59 04.2011 – 07.2011 64.1 04.2011 – 07.2011 59.1 08.2011 – 11.2011 64.2 08.2011 – 11.2011 59.2 12.2011 – 03.2012 64.3 12.2011 – 03.2012 59.3 04.2012 – 07.2012 64.4 04.2012 – 07.2012 59.4 08.2012– 11.2012 64.5 08.2012– 11.2012 59.5 12.2012 – 03.2013 64.6 12.2012 – 03.2013 59.6 04.2013 – 07.2013 64.7 04.2013 – 07.2013 59.7 08.2013– 11.2013 64.8 08.2013– 11.2013 59.8 12.2013 – 03.2014 64.9 12.2013 – 03.2014 59.9 04.2014– 07.2014 64.10 04.2014– 07.2014 59.10 08.2014 – 11.2014 64.11 08.2014 – 11.2014 59.11 12.2014 – 03.2015 65 12.2014 – 03.2015 60 UOMINI DONNE DATA DI NASCITA DATA PENSIONAMENTO ETÀ PENSIONABILE DATA DI NASCITA DATA PENSIONAMENTO ETÀ PENSIONABILE 01.1944 01.2007 63 01.1949 01.2007 58 02.1944 02.2007 63 02.1949 02.2007 58 03.1944 03.2007 63 03.1949 03.2007 58 04.1944 05.2007 63.1 04.1949 05.2007 58.1 05.1944 06.2007 63.1 05.1949 06.2007 58.1 06.1944 07.2007 63.1 06.1949 07.2007 58.1 07.1944 09.2007 63.2 07.1949 09.2007 58.2 08.1944 10.2007 63.2 08.1949 10.2007 58.2 09.1944 11.2007 63.2 09.1949 11.2007 58.2 10.1944 01.2008 63.3 10.1949 01.2008 58.3 11.1944 02.2008 63.3 11.1949 02.2008 58.3 12.1944 03.2008 63.3 12.1949 03.2008 58.3 01.1945 05.2008 63.4 01.1950 05.2008 58.4 02.1945 06.2008 63.4 02.1950 06.2008 58.4 03.1950 07.2008 58.4 04.1950 09.2008 58.5 05.1950 10.2008 58.5 06.1950 11.2008 58.5 07.1950 01.2009 58.6 Si sta gradualmente innalzando anche il requisito del periodo minimo di contribuzione a 15 anni entro il 2014, per le donne, ed entro il 2015, per gli uomini. Si ha diritto all’intero importo di pensione con 31 anni di contribuzione, per gli uomini, e con 25 anni e 9 mesi, per le donne. Si sta gradualmente innalzando anche il periodo di contribuzione richiesto per avere diritto all’intero importo di pensione a 35 anni entro il 2015, per gli uomini, e a 30 anni entro il 2014, per le donne. La copertura contributiva è accreditata per determinati periodi, compresi quelli in cui si beneficia di prestazioni di previdenza sociale, per periodi di studio universitario e di servizio militare. I requisiti ridotti di et si applicano a categorie di lavoratori che esercitano un’attivit particolarmente disagiata o pericolosa, ai disabili o in caso di menomazione visiva, ai perseguitati politici, agli insegnanti (a determinate condizioni) e a donne che abbiano avuto tre o più parti (a determinate condizioni ed in caso abbiano maturato il diritto all’intero importo di pensione). Le pensioni di vecchiaia decorrono dal giorno del compimento dell’et pensionabile, se soddisfatte le altre condizioni richieste. 3. Importo della pensione Il calcolo della pensione si basa sulla media del numero di punti per la pensione accumulati nell’arco della vita moltiplicata per il valore effettivo dei punti utili per la pensione alla data del pensionamento. Il numero di punti pensione ottenuti durante un anno equivale alla media della retribuzione pensionabile mensile divisa per la retribuzione media mensile nazionale. Al momento del pensionamento, il numero medio dei punti pensione viene calcolato dividendo il numero totale dei punti pensione accumulati nell’arco della vita per il numero degli anni di contribuzione. Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30% della retribuzione media mensile nazionale. Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50% della retribuzione media mensile nazionale. La retribuzione pensionabile minima equivale al 25% della retribuzione media mensile nazionale (269 nuovi lei). La retribuzione pensionabile massima equivale a cinque volte la retribuzione media mensile nazionale (5.385 nuovi lei). La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi lei. Gli importi annuali delle pensioni sono corrisposti con dodici mensilit . 4. Pensione anticipata di vecchiaia La pensione di vecchiaia può essere anticipata al massimo di 5 anni, se la somma dei contributi versati dall’assicurato supera di almeno 10 anni il numero di contributi necessari per avere diritto all’intero importo di pensione. Tale prestazione è calcolata con lo stesso criterio della pensione di vecchiaia. I periodi coperti da contribuzione figurativa non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione. A determinate condizioni è prevista una pensione anticipata di vecchiaia parziale, erogata in misura ridotta. Le suddette prestazioni sono erogabili all’estero. 5. Pensione di inabilit La pensione di inabilit spetta in caso di perdita di almeno il 50% della capacit lavorativa a causa di incidente (compresi gli infortuni sul lavoro), infermit (comprese le malattie professionali), tubercolosi o eventi rivoluzionari. Per gli alunni, gli apprendisti e gli studenti è prevista soltanto la copertura delle menomazioni dovute al lavoro. Il requisito contributivo varia in base all’et d’insorgenza della menomazione e non è previsto se la condizione di inabile è stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o servizio militare. La pensione si basa sul totale dei punti pensione accumulati nell’arco della vita. Il numero di punti pensione maturati durante un anno equivale alla retribuzione media pensionabile mensile divisa per la retribuzione media mensile nazionale. Inoltre, per ogni anno dall’insorgere della menomazione prima del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione, all’assicurato vengono accreditati 0,75 punti pensione per un’invalidit di 1° grado (incapacit a svolgere qualunque attivit lavorativa e necessit di assistenza continuativa), 0,6 punti pensione per un’invalidit di 2° grado (incapacit a svolgere qualunque attivit lavorativa ma che non richiede assistenza continuativa) oppure 0,4 punti pensione per un’invalidit di 3° grado (incapacit a svolgere l’attivit lavorativa abituale). Il numero medio di punti pensione nell’arco della vita viene calcolato dividendo il numero complessivo dei punti pensione accumulati nell’arco della vita per il numero degli anni di contribuzione. La pensione si basa sulla media del numero dei punti pensione accumulati nell’arco della vita moltiplicato per il valore dei punti pensione alla data dell’insorgenza della menomazione. Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30% della retribuzione media mensile nazionale. Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50% della retribuzione media mensile nazionale. La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi lei. All’assicurato a cui viene accertata un’invalidit di 1° grado spetta una somma forfetaria di 310 nuovi lei (constant-attendance supplement). Al raggiungimento dell’et pensionabile, l’assicurato può optare per una pensione di inabilit oppure per una pensione di vecchiaia, a seconda dell’importo maggiore. Gli assicurati beneficiari di pensione di inabilit di 3° grado possono cumulare la pensione con i guadagni derivanti da attivit retribuita. Tale pensione non è soggetta a verifica reddituale. Le prestazioni di inabilit sono erogabili all’estero. 6. Pensione di reversibilit Ha diritto alla pensione di reversibilit il superstite dell’assicurato che aveva maturato il diritto alla pensione oppure che era pensionato al momento del decesso. I superstiti aventi diritto sono il coniuge in possesso dei requisiti di et (si deroga a tali requisiti se il decesso è avvenuto a causa di incidente sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o se il coniuge ha un figlio di et inferiore ai 7 anni) ed i figli fino all’et di 16 anni (26 se si tratta di uno studente, in base alla durata del corso di studi; non è previsto alcun limite di et se si tratta di disabile). Una pensione ridotta spetta per 6 mesi al coniuge non assicurato, con redditi inferiori a determinati limiti, che non sia in possesso dei requisiti di et . La pensione si basa sulla pensione di vecchiaia spettante al defunto. Se il defunto non aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o era gi beneficiario di pensione di inabilit oppure di pensione di anzianit , la pensione di reversibilit si basa sulla pensione di inabilit di 1° grado. L’importo della pensione viene calcolato in base ad una percentuale del numero medio di punti pensione maturati dal defunto. Tale percentuale varia in base al numero di superstiti aventi diritto: per un superstite il 50 %, per due superstiti il 75%, per 3 o più superstiti il 100%. Se il superstite ha anche diritto ad una pensione di vecchiaia maturata con contribuzione propria, gli viene erogata la maggiore delle due prestazioni. Gli orfani di entrambi i genitori ricevono la pensione per ciascun genitore assicurato. Le prestazioni di reversibilit sono erogabili anche all’estero. 7. Rivalutazione Gli importi delle prestazioni pensionistiche vengono adeguati annualmente nel mese di dicembre in base alle variazioni del valore dei punti pensione, legato al tasso di inflazione stimato per il nuovo anno.



Mercoledì, 7 Febbraio 2007