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Comunicazione n. 6202 del 23 maggio 2018 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro. -

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro


Alle Regioni e Province Autonome

Oggetto: cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro.

A seguito  di diverse  richieste  di  chiarimento in  merito al  requisito  della “residenza” e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di  rifugiato  di accedere  ai  servizi  e  alle misure  di  politica  attiva  del  lavoro, acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L’articolo   11 ,   comma 1,   lett.   c) del   D.Lgs.   n.   150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italiano,  a  prescindere  dalla  regione  o  provincia  autonoma  di riferimento”.

L’articolo  5, comma  3,  del  D.Lgs.  142/2015,  prevede  che  per  il  richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Poiché  tale  norma  riveste  il  carattere  di lex specialis con  riferimento  a  questa specifica  categoria  di  soggetti  particolarmente  vulnerabili, il  requisito  della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro  erogati  dai  Centri  per  l’impiego – previsto  dall’articolo  11  del  D.Lgs. 150/2015 – per  i  richiedenti/titolari  protezione  internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.
Sullo  stesso  argomento,  inoltre,  l’articolo  6,  comma  7  del  Testo  Unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera  abituale  anche  in  caso  di  documentata  ospitalità  da  più  di  tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di  iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.
In  definitiva,  il  requisito  della  residenza,  previsto  dall’articolo  11  del  D.Lgs. 150/2015,  necessario  al  fine  di  accedere  ai  servizi  e  alle  misure  di  politica attiva,    può    essere    equiparato,    per    i    titolari/richiedenti    protezione internazionale, alla dimora abituale.

Questa  interpretazione  appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall’art. 22,  comma  1, del  D.Lgs.  142/2015,  laddove  è  previsto  che  il  permesso  di soggiorno  per  richiesta  asilo  [...]  consente  di  svolgere  attività  lavorativa, trascorsi  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda.  A fortiori,  dovrà essere consentito l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del  lavoro erogati dai CPI.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Mercoledì, 23 Maggio 2018