Circolare del 18 gennaio 2007 Ministero dell' Interno Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Modifiche regime visti - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
TELEGRAMMA URGENTISSIMO
ROMA, 18 GENNAIO 2007
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
ALLE POLZONE - POLTERRA - POLMARE - POLARIA LORO SEDI
NR.400/C/2007/224/P/6.1
VOCE: MODIFICHE REGIME VISTI.
PER OPPORTUNA CONOSCENZA E NORMA, SI TRASCRIVE STRALCIO DELLA
CIRCOLARE DEL CENTRO VISTI DEL MINISTERO AFFARI ESTERI, DATATA 16
GENNAIO 2007, RELATIVA ALLA TEMATICA IN VOCE:
1) SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA UNIONE EUROPEA SERIE L N. 405 DEL 30.12.06 E' STATO PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2006 DEL CONSIGLIO DEL 21.12.06 CON IL QUALE VIENE MODIFICATO IL REGOLAMENTO (CE) N.539/2001, CHE ADOTTA L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE E L'ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEL VISTO.
IL REGOLAMENTO IN QUESTIONE, CHE ENTRERA' IN VIGORE A PARTIRE DAL 19 GENNAIO P.V., NON SI LIMITA A MODIFICARE L'ELENCO DEI PAESI TERZI
SOTTOPOSTI O ESENTATI DALL'OBBLIGO DEL VISTO, MA IDENTIFICA PRECISE CATEGORIE DI CITTADINI STRANIERI AI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO O POSSONO RICONOSCERE IL BENEFICIO DELL'ESENZIONE DAL VISTO. AL FINE DI FACILITARE IL COMPIUTO ESAME DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORMATIVE COMUNITARIE, SI ALLEGANO I TESTI DEL REG. (CE) 1932/2006 E DEL REG. (CE) N. 539/2001.
2) LE MODIFICHE DEL REGIME DI VISTI, INTRODOTTE NELLE DISPOSIZIONI
COMUNITARIE DAL REGOLAMENTO IN OGGETTO, POSSONO ESSERE COSI' DI SEGUITO SCHEMATIZZATE:
A) OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI INTRODURRE IL VISTO PER:
-BOLIVIA, A PARTIRE DALLA DATA DEL 1/4/07 (CFR. ART. 1, COMMA 4, LETT.A PUNTO I; ART. 1, COMMA 5,LETT.A, PUNTO I; ART. 2 COMMA 1).
- CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITA' DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO (CFR. ART. 1, COMMA 4, LETTERA B).
QUESTA MISURA SI APPLICA AI TITOLARI DEI SEGUENTI DOCUMENTI DI VIAGGIO BRITANNICI:
- BRITISH OVERSEAS TERRITORIES CITIZENS CHE NON HANNO IL DIRITTO DI RESIDENZA NEL REGNO UNITO;
- BRITISH OVERSEAS CITIZENS;
- BRITISH SUBJECTS CHE NON HANNO DIRITTO DI RESIDENZA NEL REGNO UNITO;
- BRITISH PROTECTED PERSONS.
B) OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI ESENTARE DAL VISTO PER SOGGIORNI FINO A 90 GIORNI:
ANTIGUA E BARBUDA, BAHAMA, BARBADOS, MAURITIUS, SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) E NEVIS, SEICELLE (CFR. ART. 1, COMMA 4, LETT.A PUNTO II; ART. 1, COMMA 5,LETT.A, PUNTO II; ART. 2 COMMA 2).
LA MISURA DELLA ESENZIONE SARA' APPLICATA A PARTIRE DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO TRA LA COMUNITA' EUROPEA ED IL PAESE TERZO INTERESSATO (NON, QUINDI, DAL 19 GENNAIO P.V.).
-CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITA' DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO (CFR. ART. L, COMMA 4, LETTERA B).
LA MISURA SI APPLICA AI TITOLARI DEL SEGUENTE DOCUMENTO DI VIAGGIO BRITANNICO:
- BRITISH NATIONALS (OVERSEAS).
-CITTADINI DI PAESI SOTTOPOSTI AD OBBLIGO DEL VISTO, TITOLARI DI PERMESSI PER IL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE RILASCIATO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1931/2006 DEL 20.12.06 ALLORCHE' ESERCITINO IL LORO DIRITTO NELL'AMBITO DI UN REGIME DI TRAFFICO LOCALE (ART. 1, COMMA 1 LETT.B);
- GLI ALLIEVI DI UN PAESE TERZO, I CUI CITTADINI SONO SOTTOPOSTI AD
OBBLIGO DEL VISTO, CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI E RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO CHE APPLICA LA DECISIONE 94/795/GAI DEL CONSIGLIO DEL 30.11.94, RELATIVA AD UN'AZIONE COMUNE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI COMPIUTI DA SCOLARI DI PAESI TERZI RESIDENTI IN UNO STATO MEMBRO QUANDO PARTECIPINO AD UN VIAGGIO SCOLASTICO DI GRUPPO ACCOMPAGNATI DA UN INSEGNANTE DELL'ISTITUTO (ART. 1, COMMA 1 LETT.B);
LA MISURA IN QUESTIONE NON RAPPRESENTA CERTAMENTE UNA NOVITA'. LA "'LISTA DELLE PERSONE CHE PARTECIPANO AD UN VIAGGIO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA" È INCLUSA DAGLI STATI MEMBRI CHE APPLICANO LA PREDETTA AZIONE COMUNE NELL' "ELENCO DEI DOCUMENTI CHE AUTORIZZANO L'INGRESSO SENZA VISTO" (ALL. 4 DELLA ICC).
-RIFUGIATI STATUTARI ("RECOGNISED REFUGEES"), APOLIDI ED ALTRE
PERSONE CHE NON POSSIEDONO LA NAZIONALITÀ (CITTADINANZA) DI ALCUN PAESE E CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO E SONO TITOLARI DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO RILASCIATO DA TALE STATO MEMBRO (ART. 1, COMMA 1 LETT.B):
IL PROVVEDIMENTO SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE PER LE PREDETTE CATEGORIE DI STRANIERI RESIDENTI ANCHE IN STATI MEMBRI CHE NON APPLICHINO INTEGRALMENTE L'ACQUIS SCHENGEN. DESTINATARI DI TALE BENEFICIO SONO I RIFUGIATI (TITOLARI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO RILASCIATO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28.7.51), GLI APOLIDI (IN POSSESSO DI TITOLO DI VIAGGIO RILASCIATO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 28.9.54), NONCHE' QUEGLI STRANIERI CHE NON RISULTINO IN POSSESSO DI ALCUNA NAZIONALITA' (CITTADINANZA) E CHE VENGANO MUNITI DALLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI VIAGGIO, EMESSO NON AI SENSI DELLA PREDETTA CONVENZIONE DI NEW YORK, MA DELLE NORMATIVE INTERNE.
LA MISURA RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA PER LE CONSISTENTI MINORANZE
- PER LO PIU' RUSSOFONE - RESIDENTI NEI PAESI BALTICI CUI NON E' STATA ATTRIBUITA CITTADINANZA LOCALE ALL'EPOCA DELLA INDIPENDENZA DEI PREDETTI STATI. GLI STRANIERI IN QUESTIONE SONO MUNITI DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO EMESSO DALLE AUTORITA' DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA GENERALMENTE DEFINITO "ALIEN'S PASSPORT". LE AMBASCIATE A RIGA, TALLINN E VILNIUS POSSONO, PERTANTO, FIN D'ORA ASTENERSI DAL RICEVERE RICHIESTE DI VISTO PER CORTO SOGGIORNO - CUI INIZIO DI VALIDITÀ SIA SUCCESSIVO ALLA DATA DEL 18 GENNAIO P.V. - PRESENTATO DAI TITOLARI DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO IN QUESTIONE.-
LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA SONO PREGATE DI PARTECIPARE IL
CONTENUTO DELLA PRESENTE ANCHE AGLI UFFICI CON ATTRIBUZIONI DI POLIZIA DI FRONTIERA RIENTRANTI NELLE RISPETTIVE COMPETENZE TERRITORIALI.
SI CONFIDA NELLA CONSUETA COLLABORAZIONE E NELL' ESATTA APPLICAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO.
IL DIRETTORE CENTRALE ANGELA PRIA
VISTO:
SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE
Giovedì, 18 Gennaio 2007