Circolare del 27 dicembre 2019 Ministero dell'Interno
Sentenze Corte di Cassazione SS.UU. nn. 29459, 29460/19, 29461 del 13.11.2019 in materia di disciplina applicabile alle domande di riconoscimento della protezione umanitaria presentate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018 -
La Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, con Sentenze n. 29459, n. 29460 e n. 29461, del 13 novembre scorso, ha esaminato, tra l’altro, il regime intertemporale dei permessi umanitari a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Le Sezioni Unite, confermando l’orientamento maggioritario assunto dalla stessa Corte (cfr.. per tutte, la sentenza 4 febbraio 2019, n. 48909) sulla irretroattività delle disposizioni del citato decreto-legge in materia di tutela umanitaria, hanno stabilito che i presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario vanno accertati sulla base della disciplina esistente al momento della presentazione della domanda che, com’è noto si perfeziona con la formalizzazione del modulo C3). Conseguentemente, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (5 ottobre 2018) si applica il regime antecedente, previsto originariamente dall’articolo 5, comma 6 del T.U. dell’immigrazione.
L’orientamento della Suprema Corte si estende, dunque, a tutte le domande antecedenti al 5.10.2018, sia a quelle non ancora decise, sia a quelle già valutate negativamente dalle Commissioni territoriali.
L‘Avvocatura Generale dello Stato, interpellata da questa Amministrazione, nel parere reso in data 11 dicembre u.s., ha sottolineato che “per le domande di protezione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge il paradigma legislativo di riferimento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, di cui all‘articolo 1. comma 9, del D.L. n. 123/2018, dovrà necessariamente essere l‘art. 5, comma 6 del D.lgs. n.286 del 1998, nella formulazione precedente alla novella“.
Relativamente al meccanismo procedurale per l’esame delle istanze di protezione presentate a seguito dei dinieghi adottati dalle Commissioni Territoriali, la medesima Avvocatura ha ritenuto che l‘esercizio del potere di riesame possa essere attivato a fronte di una esplicita richiesta dei soggetti interessati, precisando che ” Sebbene non possa riscontrarsi in via generale né tantomeno in materia di protezione internazionale ed umanitaria alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di riesame, la facoltà di riesame dell’Autorità amministrativa trova il suo generale referente normativo nell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e nel più generale principio del buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Infatti sempreché vi sia un interesse attuale dell’interessato, manifestato con un’apposita istanza, il concreto esercizio dell’attività di riesame andrebbe effettuato nell’ottica di risolvere controversie, attuali o potenziali, relative a provvedimenti di diniego della protezione umanitaria, qualora gli stessi stano stati pronunciati in evidente contrasto con i principi di diritto intertemporale recentemente enunciati dalla Suprema Corte” .
Sulla verifica dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, l’Avvocatura ha altresì evidenziato come la Suprema Corte abbia confermato l’orientamento già espresso in precedenza (cfr., per tutte, la sentenza n. 4455/2018) “sull‘insufficienza del parametro dell‘integrazione socio lavorativa dello straniero irregolare, che di per sé solo non può giustificare la concessione della protezione : il quid pluris è rappresentato dal fatto che non ritenuta sufficiente la mera allegazione di una situazione di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza, dovendo, la temuta violazione dei diritti umani necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, non potendo altrimenti legittimare il rilascio del titolo“.
Atteso il rilevante valore nomofilattico delle decisioni, le SS.LL. vorranno applicare i suddetti principi di diritto ai casi pendenti presso codesti Collegi territoriali.
Si fa, in ogni caso, riserva di formulare eventuali, ulteriori indirizzi interpretativi ove ciò si rendesse necessario all’esito della fase attuativa dell‘esaminato impianto interpretativo.
Venerdì, 27 Dicembre 2019