Circolare n. 68 del 31 maggio 2020 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Art 103 d.l.19.5.2020, n. 34. Presentazione istanza da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 D.Lgs.25 luglio 1998 che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari -
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OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari
SOMMARIO:L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tuteladella salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente edeccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalladiffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di unoStato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri inpossesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al finedi dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadiniitaliani o dell’Unione europea.
1. PremessaL’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori dilavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori dilavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere uncontratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovveroper dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso concittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.Con la presenta circolare si forniscono le prime istruzioni operative limitatamente agliadempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenzadell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 “Modalità dipresentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”. (20A03026) (GU Serie Generalen.137 del 29-05-2020) che si allega (Allegato n.1), con riferimento alla dichiarazione disussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o concittadini dell’Unione europea.Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative alle modalità disvolgimento del procedimento di cui all’articolo 2 e all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020
2. Modalità di presentazione della domandaI datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998,possono presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il serviziodedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.Il contenuto della domanda è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .
3. Destinatari della normaIl comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione dellanorma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché nonconviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoroesclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno dellatabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2).In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisache sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolaripersone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e leconvivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al serviziodiretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e iricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero deicomponenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelleper il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazzemadri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministeroparrocchiale o dal servizio diocesano.Non rientrano invece in tali ipotesi:gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine ase stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti dilavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sullasomministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato inmodo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultareancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domandainoltrata dal datore di lavoro.
4. Requisiti redditualiIn applicazione del comma 6 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l’art. 9 del decreto 27maggio 2020 ha stabilito che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionataall'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di unreddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilanciodi esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno albisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propriafamiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitinol’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore direddito;- a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica compostada più soggetti conviventi.Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del redditoanche se non conviventi.Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificareun reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie odisabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unicolavoratore addetto alla sua assistenza.Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quantoprecisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.
5. Contenuto della domandaI datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza diun rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 europer ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).Si precisa che l’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso diinammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancatapresentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo dicontributi forfettari”.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenutoal pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento sarannostabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministrodell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole,alimentari e forestali.Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all’Istituto è precisato all’articolo 6del decreto 27 maggio 2020 .A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:a) il settore di attività del datore di lavoro;b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento diriconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legalerappresentante dell’azienda, se persona giuridica;c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi deldocumento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contrattocollettivo di lavoro di riferimento;f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione delD.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con datainiziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoroa tempo indeterminato;g) l’importo della retribuzione convenuta;h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previstodall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data dipagamento;j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura,e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovràessere indicato nell’istanza;k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute atitolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato aisensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi apagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decretointerministeriale.
6. Procedura di emersionePer il completamento della procedura di emersione, come previsto all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020, l’INPS e l’INL definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergieoperative e alla condivisione dei dati necessari.I datori di lavoro, in caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione,provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ailavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed appositacircolare.Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore deldecreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione -avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate - sonosospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiegodi lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di caratterefinanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi dirigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dallavolontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttaviasospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensidell’art. 603-bis del codice penale.
Gabriella Di Michele
Domenica, 31 Maggio 2020