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Circolare n. 68 del 31 maggio 2020 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Art 103 d.l.19.5.2020, n. 34. Presentazione istanza da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 D.Lgs.25 luglio 1998 che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato   membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286, e  successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari

SOMMARIO:L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tuteladella  salute  individuale  e  collettiva  in  conseguenza  della  contingente  edeccezionale  emergenza  sanitaria  connessa  alla  calamità  derivante  dalladiffusione  del  contagio  da  COVID-19  e  favorire  l'emersione  di  rapporti  di  lavoro irregolari, ha previsto, per i  datori di  lavoro italiani o cittadini di unoStato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i  datori  di  lavoro  stranieri  inpossesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al finedi  dichiarare  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  irregolare  con  cittadiniitaliani o dell’Unione europea.

1.  PremessaL’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori dilavoro  italiani  o  cittadini  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  europea,  ovvero  per  i  datori  dilavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  di  presentare  istanza  per  concludere  uncontratto  di  lavoro  subordinato  con  cittadini  stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale  ovveroper  dichiarare  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  irregolare  in  corso  concittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.Con  la  presenta  circolare  si  forniscono  le  prime  istruzioni  operative  limitatamente  agliadempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenzadell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 “Modalità dipresentazione  dell'istanza  di  emersione  di  rapporti  di  lavoro”.  (20A03026)  (GU  Serie  Generalen.137  del  29-05-2020)  che  si  allega  (Allegato  n.1),  con  riferimento  alla  dichiarazione  disussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  irregolare  in  corso  con  cittadini  italiani  o  concittadini dell’Unione europea.Si  fa  riserva,  con  successiva  circolare,  di  fornire  le  istruzioni  relative  alle  modalità  disvolgimento del procedimento di cui all’articolo 2 e all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020

2.  Modalità di presentazione della domandaI  datori  di  lavoro  italiani  ovvero  cittadini  di  uno  stato  membro  dell’Unione  europea,  nonché cittadini  stranieri  in  possesso  di  titolo  di  soggiorno  di  cui  all’articolo  9  del  D.lgs  n.  286/1998,possono  presentare  all’INPS  l’istanza  per  dichiarare  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavorosubordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.La  domanda  può  essere  presentata,  esclusivamente  in  modalità  telematica,  tramite  il  serviziodedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.Il contenuto della domanda è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .

3.  Destinatari della normaIl  comma  3  dell’articolo  103  del  D.L.  n.  34/2020  circoscrive  l’ambito  di  applicazione  dellanorma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:a)  agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;b)  assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché nonconviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;c)  lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.Pertanto,  possono  essere  presentate  le  istanze  per  l’emersione  dei  rapporti  di  lavoroesclusivamente  nei  settori  di  attività  identificati  con  un  codice  Ateco  presente  all’interno  dellatabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2).In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisache  sono  equiparati  ai  datori  di  lavoro  domestico  persona  fisica  anche  alcune  particolaripersone  giuridiche,  ovvero  le  convivenze  di  comunità  religiose  (conventi,  seminari)  e  leconvivenze  militari  (caserme,  comandi,  stazioni),  che  hanno  lavoratori  addetti  al  serviziodiretto  e  personale  dei  conviventi,  nonché  le  comunità  senza  fini  di  lucro  (orfanotrofi  e  iricoveri  per  anziani  il  cui  fine  è  prevalentemente  assistenziale),  qualunque  sia  il  numero  deicomponenti.

Tra  le  predette  comunità  rientrano  le  case-famiglia  per  soggetti  portatori  di  disabilità,  quelleper  il  recupero  dei  tossicodipendenti,  per  l’assistenza  gratuita  a  fanciulli  anziani  e  ragazzemadri,   le   comunità   focolari,   le   convivenze   di   sacerdoti   anziani   cessati   dal   ministeroparrocchiale o dal servizio diocesano.Non rientrano invece in tali ipotesi:gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine ase stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.Si  precisa  inoltre  che  la  norma  in  esame  non  trova  applicazione  in  relazione  ai  rapporti  dilavoro  domestico  in  somministrazione,  essendo  tale  fattispecie  disciplinata  dalle  norme  sullasomministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato inmodo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente  al  19  maggio  2020  (data  di  pubblicazione  del  D.L.  n.  34/2020)  e  deve  risultareancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.La  durata  del  rapporto  di  lavoro  in  essere  tra  le  parti  deve  essere  indicata  nella  domandainoltrata dal datore di lavoro.

4.  Requisiti redditualiIn  applicazione  del  comma  6  dell’articolo  103  del  D.L.  n.  34/2020,  l’art.  9  del  decreto  27maggio  2020  ha  stabilito  che  l'ammissione  alla  procedura  di  emersione  è  condizionataall'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di unreddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilanciodi esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.Per  la  dichiarazione  di  emersione  di  un  lavoratore  addetto  al  lavoro  domestico  di  sostegno  albisogno  familiare  o  all’assistenza  alla  persona  per  se  stessi  o  per  componenti  della  propriafamiglia,   ancorché   non   conviventi,   affetti   da   patologie   o   disabilità   che   ne   limitinol’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:-    a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore direddito;-    a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica compostada più soggetti conviventi.Il  coniuge  ed  i  parenti  entro  il  2°  grado  possono  concorrere  alla  determinazione  del  redditoanche se non conviventi.Ai  fini  della  valutazione  della  disponibilità  economica,  il  datore  di  lavoro  può  anche  certificareun reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.I  requisiti  reddituali  di  cui  sopra  non  si  applicano  al  datore  di  lavoro  affetto  da  patologie  odisabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unicolavoratore addetto alla sua assistenza.Per  la  valutazione  della  capacità  economica  dei  datori  di  lavoro  agricoli,  si  rinvia  a  quantoprecisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.

5.  Contenuto della domandaI datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza diun  rapporto  di  lavoro  irregolare  previo  pagamento  di  un  contributo  forfettario  di  500,00  europer ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).Si  precisa  che  l’articolo  8,  comma  5,  del  decreto  27  maggio  2020  dispone  che  “in  caso  diinammissibilità,  archiviazione  o  rigetto  della  dichiarazione  di  emersione,  ovvero  di  mancatapresentazione  della  stessa,  non  si  procederà  alla  restituzione  delle  somme  versate  a  titolo  dicontributi forfettari”.
L’articolo  103,  comma  7,  del  D.L.  n.  34/2020  stabilisce  altresì  che  il  datore  di  lavoro  è  tenutoal  pagamento  di  un  contributo  forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a  titolo  retributivo,contributivo  e  fiscale,  la  cui  determinazione  e  le  relative  modalità  di  pagamento  sarannostabilite  con  decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministrodell’Economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  dell’Interno  ed  il  Ministro  delle  Politiche  agricole,alimentari e forestali.Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all’Istituto è precisato all’articolo 6del decreto 27 maggio 2020 .A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:a)  il settore di attività del datore di lavoro;b)    codice  fiscale,  residenza,  data  e  luogo  di  nascita  ed  estremi  del  documento  diriconoscimento  in  corso  di  validità  del  datore  di  lavoro,  se  persona  fisica,  o  del  legalerappresentante dell’azienda, se persona giuridica;c)    nome,  cognome,  codice  fiscale,  residenza  e  data  e  luogo  di  nascita,  ed  estremi  deldocumento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;d)  attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;e)    dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non  è  inferiore  a  quella  prevista  dal  contrattocollettivo di lavoro di riferimento;f)   la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione delD.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2del  decreto  27  maggio  2020,  se  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  oppure  con  datainiziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoroa tempo indeterminato;g)  l’importo della retribuzione convenuta;h)  l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:i)      di  aver  provveduto  al  pagamento  del  contributo  forfettario  di  500,00  euro  previstodall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data dipagamento;j)   di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura,e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovràessere indicato nell’istanza;k)    di  aver  provveduto  al  pagamento  del  contributo  forfettario  relativo  alle  somme  dovute  atitolo  retributivo,  contributivo  e  fiscale,  determinato  con  decreto  interministeriale  adottato  aisensi  dell’articolo  103,  comma  7,  ultimo  periodo,  del  D.L.  n.  34/2020  ovvero  di  impegnarsi  apagare  il  contributo  stesso  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  predetto  decretointerministeriale.

6.  Procedura di emersionePer il completamento della procedura di emersione, come previsto all’articolo 11 del decreto 27 maggio  2020,  l’INPS  e  l’INL  definiscono  intese  finalizzate  all'implementazione  di  sinergieoperative e alla condivisione dei dati necessari.I  datori  di  lavoro,  in  caso  di  esito  positivo  all’accoglimento  della  domanda  di  emersione,provvederanno  a  effettuare  gli  adempimenti  informativi  e  i  versamenti  contributivi  relativi  ailavoratori  interessati,  secondo  le  indicazioni  che  saranno  fornite  con  successiva  ed  appositacircolare.Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore deldecreto  medesimo  e  sino  alla  data  di  conclusione  del  procedimento  volto  all’emersione  -avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate - sonosospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiegodi lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di caratterefinanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.La  sospensione  cessa  nel  caso  in  cui  il  datore  di  lavoro  non  presenti  l’istanza  e  nei  casi  dirigetto  o  archiviazione  della  stessa,  tranne  qualora  l’esito  negativo  non  sia  indipendente  dallavolontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.Ai  sensi  del  comma  12  dell’articolo  103  del  decreto-legge  in  argomento,  non  sono  tuttaviasospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensidell’art. 603-bis del codice penale.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele




Domenica, 31 Maggio 2020